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FAQ SU ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Per quanto non analizzato nelle presenti FAQ si rinvia a quanto pubblicato nella Circolare Direttoriale n. 3708/C del 1° ottobre 2018

 

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI COSTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE N. 4/2013 POSSONO ESSERE DEFINITE ANCHE ENTI DEL TERZO SETTORE?

La disciplina relativa al codice del terzo settore ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni ha tra le sue finalità quella di istituire un quadro normativo unitario per gli enti del terzo settore, raggruppando tutte le diverse tipologie di soggetti classificabili come tali.

La possibilità per un’associazione professionale, avente i requisiti previsti dall’art. 2 della legge n. 4/2013, di essere riconosciuta come ente del terzo settore, resta esclusa dall’art. 4 del suddetto codice che, nel prevedere al comma 1 chi sono gli enti del terzo settore - e tra questi non emerge una categoria di enti riconducibile alle associazioni professionali - indica, invece, espressamente al comma 2, chi non sono gli enti del terzo settore: “non sono Enti del Terzo settore le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”, risultando, per questo, in pieno contrasto con le prescrizioni dell’art. 2 della legge n. 4/2013.

Per quanto premesso, le associazioni professionali, in sede di costituzione, se intendono classificarsi giuridicamente come associazioni professionali ai sensi della legge n. 4/2013, non possono essere definite anche enti del terzo settore in quanto tali enti sono disciplinati da altra normativa di riferimento riconducibile al decreto legislativo n. 117/2017. (Nuova FAQ 23/09/2021)

QUALI SONO GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER INDIVIDUARE L’ESATTA CORRISPONDENZA DEL TIPO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE N.4/2013?

E’ requisito indefettibile per l’iscrizione all’elenco la natura dell’attività svolta dai professionisti aderenti all’associazione. Secondo, infatti, quanto disposto dall’art. 1, comma 2, della legge 4/2013, nel punto integrata dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, e dall’art. 2, comma 1, della legge, possono essere costituite associazioni per l’iscrizione nell’elenco con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

Al riguardo si rappresenta in primo luogo che, in caso di dubbio sulla natura dell’attività in questione questa Amministrazione generalmente richiede un parere alle autorità pubbliche competenti in materia, al fine di evitare “sovrapposizioni” con le professioni “regolamentate”. Alcune problematicità si sono riscontrate in merito all’esclusione delle “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile”.

A tale proposito, si chiarisce che devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.

Viceversa, per quelle attività (es. amministratori condominiali) per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non sia prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto, si ritiene che sussistano gli estremi per l’applicazione della legge 4/2013, purché i requisiti minimi di iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge stessa.

POSSONO FAR PARTE QUALE SOCI ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OLTRE LE PERSONE FISICHE ANCHE AZIENDE O COOPERATIVE?

Quanto ai soggetti che possono far parte dell’associazione, in considerazione della previsione di cui all’art.1, comma 5, della legge, che fa riferimento alla possibilità di esercitare la professione in forma associata, societaria o cooperativa, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all’associazione anche soggetti societari o cooperativi. In tal caso, tuttavia, si ritiene opportuno che vi sia un diverso “status” per i soci “aziende”, come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell’elenco tenuto da questo Ministero.

Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti od aziende associate ad utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

COSA SI INTENDE PER “DIALETTICA DEMOCRATICA” ESPRESSA NELL’ART.2, COMMA 2 DELLA LEGGE N.4/2013?

Con riferimento, inoltre, al requisito di “dialettica democratica” di cui all’art. 2, comma 2, della legge, si evidenzia che esso si debba sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione. In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali. Il mandato può essere rinnovato ma deve essere previsto esplicitamente un limite alla reiterazione delle cariche. Si può ritenere congruo un mandato rinnovabile per non più di 2 volte.

Si considerano, parimenti, ragionevoli status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell’associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell’organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI INFORMATIVI CHE L’ASSOCIAZIONE ASPIRANTE AD ESSERE ISCRITTA NELL’ELENCO MISE E’ TENUTA A PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO WEB, NELLO SPECIFICO L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO ESSERE CONSIDERATI ATTI PUBBLICI SOGGETTI A REGISTRAZIONE?

Particolare rilevanza presentano, poi, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge gli elementi informativi che l’associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web. Deve, innanzitutto, ricordarsi che il sito deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:

- atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
- regolamento (eventuale se citato nello statuto);
- precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione (organigramma);
- requisiti per la partecipazione all’associazione;
- assenza di scopo di lucro.

L’Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di associazione professionale con l’indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.

La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate si rende necessaria in quanto identifica in maniera univoca questi importanti documenti societari, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all’atto della consultazione on line sul sito web dell’associazione in quanto permettono di identificare successivamente in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall’Ufficio competente ai sensi dell’art.10 della presente legge che tali atti sono quelli ritenuti idonei dall’Ufficio istruttorio per l’accoglimento positivo della richiesta di iscrizione in Elenco.

Successive modifiche statutarie che l’associazione riterrà di effettuare, dovranno comunque essere notificate all’Amministrazione.

IL REQUISITO PREVISTO ALL’ART.5, COMMA 1, LETT.F) DI ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE COME PRECISAMENTE DEVE ESSERE INTESO?

Rilevanza essenziale riveste il rispetto del requisito di cui all’art.5, comma 1, lett. f). Tale disposizione prevede il principio di assenza di scopo di lucro. Al riguardo, l’esperienza applicativa dei primi cinque anni di vigenza della norma mostra come talvolta accada che le associazioni negli statuti dichiarino che per il perseguimento degli scopi sociali sia prevista la vendita di prodotti, servizi o altre attività commerciali. Si ritiene che tali previsioni rischino fortemente di contrastare con il principio dell’assenza di lucro sopra richiamato e che debbano essere valutate secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l’espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell’associazione. Nella medesima direzione, appaiono elusive della previsione di legge in esame quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale (su cui cfr. punto successivo) oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l’iscrizione all’associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

NEL CASO L’ASSOCIAZIONE INTENDA RILASCIARE AI PROPRI ASSOCIATI L’ATTESTAZIONE DI QUALITA’ DEI SERVIZI PROFESSIONALI IL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE QUALI ALTRI ELEMENTI DEVE CONTENERE NECESSARIAMENTE?

In questo caso il sito web deve inoltre contenere:

- codice di condotta;
- elenco associati, aggiornato annualmente e consultabile senza preventiva registrazione;
- l’indicazione delle sedi regionali, al riguardo si richiede la presenza in almeno 3 regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). A tal proposito si ritiene che l’ubicazione della sede legale deve possedere un’identificazione certa : se l’Associazione non possiede propri locali dove ubicare la sede legale, può essere accettata la formula della sede legale presso uno Studio Legale di riferimento oppure presso la Forma Aggregativa a cui eventualmente l’Associazione è aderente; per quanto riguarda le altre sedi regionali in alternativa alla disponibilità di sedi proprie possono essere indicati l’indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all’associazione. Si precisa infine che la sede legale deve essere situata in Italia;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;
- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- sportello per il cittadino: sia nell’allegato 2 alla voce “garanzie attivate a tutela degli utenti” che nel sito web al link “sportello per il cittadino” nel descrivere la funzionalità dello sportello vanno citati i riferimenti normativi previsti dalla legge n.4/2013, ed in particolare l’art. 2, comma 4, e l’art.27-ter del codice del consumo, di cui al d.lgs. n.206/2005, e la presenza di recapiti di telefono o indirizzi email dell’associazione dove gli utenti possono rivolgersi per ottenere informazioni o inviare reclami.

QUAL’E’ L’EFFETTIVA RILEVANZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALITA’ DEI SERVIZI PROFESSIONALI PRESTATI DAI SOCI?

Parimenti essenziale, per evitare usi distorsivi della legge in esame, è il pieno rispetto di quanto statuito dall’articolo 7 con riferimento al sistema di attestazione. Nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l’attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l’iscrizione nell’apposita sezione II dell’elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all’associazione, in merito alla natura di tale attestato.

L’attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite dall’associazione all’utenza , tra le quali l’attivazione dello sportello per i consumatori e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.

Tale attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione.

Per maggiore chiarezza si rinvia al fac-simile dell’attestato pubblicato in allegato alla Circolare direttoriale n. 3708/c del 1° ottobre 2018, parimenti pubblicata on line dal MISE.

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI POSSONO PREVEDERE NEI LORO REGOLAMENTI INTERNI L’EROGAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I PROPRI SOCI, ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE MEDESIMA?

Sì, è possibile che la stessa Associazione organizzi corsi di aggiornamento, ma deve offrire anche l’opportunità all’associato di aggiornarsi presso altre strutture. L’aggiornamento effettuato all’esterno potrà essere eventualmente valutato idoneo o meno da apposita Struttura tecnico scientifica nominata dall’Associazione. L’attività di formazione e aggiornamento tramite l’erogazione di corsi non deve, in ogni caso, comportare un onere economico rilevante in funzione del principio di non lucratività delle Associazioni professionali ai sensi dell’art. 5 della legge.

LA LEGGE N.4/2013 DISCIPLINA LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE E NON RIENTRANTI IN ALBI, ORDINI O COLLEGI MA SI PUÒ DEFINIRE UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CON VALENZA “AUTORIZZATORIA”?

La legge n.4/2013 non conferisce "Autorizzazioni" all’esercizio di una attività professionale e neanche le associazioni professionali hanno questa facoltà bensì fornisce un valido strumento informativo per l'utenza in merito alla concorrenza sul mercato, l'Elenco soprattutto ha questa funzione, e garantisce la trasparenza degli assetti associativi riservando l’iscrizione all’Elenco soltanto alle associazioni in possesso di tutti i requisiti che la legge prevede.

QUALI SONO I SUGGERIMENTI PER UNA ESATTA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA RICHIESTA?

Con riferimento alla modulistica si evidenzia che l’invio della documentazione richiesta ai fini dell’inserimento dell’associazione professionale e/o forme aggregative nell’Elenco deve essere completo di:

- Dichiarazione;
- Allegato 1 (eventuale);
- Allegato 2;
- Documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione in corso di validità.

Si ricorda al riguardo che, a seconda della richiesta di iscrizione (sezione I costituita dalle associazioni che non rilasciano attestazione di qualita’ dei servizi professionali prestati dagli associati , sezione II dell’elenco costituita da associazioni che rilasciano l’attestazione di qualita’ dei servizi), le associazioni dovranno “barrare” il riquadro presente nella prima o nella seconda sezione del modulo della dichiarazione.

In particolare, le associazioni che presentano domanda per la sezione II, nel modulo Allegato 2 non devono compilare le seguenti voci della SEZIONE I: “Numero associati” e “Soggetto od organismo incaricato del controllo dell’applicazione del codice di condotta”, ma limitarsi a compilare le corrispondenti voci della SEZIONE II.

Per esigenze di chiarezza, si evidenzia, infine, che ove nella modulistica ricorra la voce “attività professionali cui l’associazione si riferisce”, dovranno essere descritte ed inserite le attività professionali dell’associato iscritto all’associazione (descrizione delle tipologie professionali aderenti all’associazione) e non le attività proprie dell’associazione.

Si raccomanda di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i modelli pubblicati sul sito del Mise, senza modificarne la struttura.

  

 Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

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