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INDICE

  1. Chi (soggetti proponenti)
  2. Cosa (programmi ammissibili)
  3. Quanto (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)
  4. Come e Quando (presentazione domanda)
  5. Dove (applicabilità territoriale dei decreti)
  6. Definizioni
  7. Aspetti tecnologici
  8. Criteri di valutazione
  9. Altro

 

1.  Chi (soggetti proponenti)


Domanda
Possono un Comune o un altro ente pubblico senza scopo di lucro far parte di un consorzio o una società consortile?

Risposta
No



Domanda
Possono un Comune o un altro ente pubblico senza scopo di lucro far parte di una  società?

Risposta
Si



Domanda
Che tipo di documentazione è necessario allegare per dimostrare l'apporto di mezzi propri (25%) richiesto dall’art. 9, c. 2 del Decreto?

Risposta

Per mezzi propri si intende, sulla base dell’art. 9, c. 2, il ricorso a risorse proprie e/o finanziamenti esterni a medio/lungo termine privi di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.L’apporto di risorse proprie deve essere dimostrato attraverso una delibera di aumento del capitale sociale/consortile e successivo/i versamento/i.L’apporto di finanziamenti esterni deve essere dimostrato attraverso una delibera di concessione redatta dagli istituti di credito che interverranno a copertura del programma di finanziamento (art. 13, c. 2, lett. a).Tale documentazione deve essere inviata dai soggetti beneficiari entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei programmi ammissibili.


Domanda
L’art. 7, c. 1, lett. c) prescrive che gli impianti di produzione di energia e biocarburanti devono essere alimentati, per almeno il 70%, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente. Ai fini della determinazione del 70%, nel caso in cui la compagine consortile comprenda un’Organizzazione di Produttori, è possibile allegare alla domanda di agevolazioni un protocollo di intesa con la predetta Organizzazione di Produttori?

Risposta
La presenza nell’ambito della compagine del soggetto proponente di un’Organizzazione di Produttori concorre al conseguimento del requisito di cui all’art. 7, c. 1, lett. c), purché:

  • la natura giuridica di tale Organizzazione sia compatibile con la partecipazione al Soggetto Proponente in una delle fattispecie previste dall’art. 5 comma 1 del Bando;
  • lo statuto di tale Organizzazione contempli lo svolgimento dell’attività che la stessa Organizzazione si candida a svolgere nella filiera di cui al programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazione;
  • l’Organizzazione dei produttori abbia la disponibilità diretta della biomassa da conferire nell’impianto oggetto della filiera di cui alla domanda di agevolazioni.


Domanda
Nel caso di una filiera focalizzata sull’utilizzo della parte biodegradabile dei rifiuti urbani, può un Consorzio ASI partecipato al 100% da Enti Locali (Comuni) far parte di un soggetto proponente ai fini del soddisfacimento del requisito del 70% di cui all’art. 7, c. 1, lett. c)?

Risposta
SI, purché lo statuto del Consorzio consenta lo svolgimento della specifica attività assolta da quest’ultimo all’interno della filiera di cui al programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazioni, ed il Consorzio abbia la disponibilità diretta della biomassa da conferire nell’impianto oggetto della filiera di cui alla domanda di agevolazioni.



Domanda
Può il soggetto proponente avere sede legale in una Regione che non sia tra quelle dell’obiettivo Convergenza?

Risposta
SI. La sede operativa deve invece essere ubicata nelle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Inoltre, i programmi d’investimento devono essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria).


Domanda
Nel caso che un Comune o un ente pubblico senza fini di lucro faccia parte di un soggetto proponente, in che modo questa impatta sulla determinazione della dimensione d’impresa di cui all’art. 5, c. 5 del Decreto?

Risposta
Sulla base Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, art. 3, c. 8, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Fanno eccezione i casi di cui comma 3 del medesimo articolo.


 

2. Cosa (programmi ammissibili)

Domanda
È possibile presentare un programma di investimenti che preveda lo svolgimento di una sola fase o di alcune fasi del ciclo di vita delle biomasse?

Risposta
SI, il programma di investimento può avere per oggetto una o alcune fasi del ciclo di vita delle biomasse. Il soggetto proponente tuttavia deve rappresentare l’intera filiera delle biomasse e dunque garantire la gestione di tutte le fasi necessarie al funzionamento dell’intero l’intero ciclo di vita delle biomasse fino alla produzione di energia o biocarburanti di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto


Domanda
Può l’unità produttiva comprendere solo una fase o alcune fasi della filiera delle biomasse e del relativo ciclo di vita?

Risposta
NO, l’unità produttiva, ancorché rispondente alla definizione specificata all’art. 1, c. 1, lett. d), include la gestione di tutte le fasi necessarie al funzionamento dell’intero l’intero ciclo di vita delle biomasse fino alla produzione di energia o biocarburanti di cui all’art. 7 comma 1 del Decreto


Domanda
Alla luce della definizione di unità produttiva (art. 1, c. 1, lett. d) del Decreto), è ammissibile un programma di investimenti che prevede l’installazione di due o più impianti distinti di produzione di energia o biocarburante, ognuno di questi al di sotto della soglia di potenza minima prevista dall’art. 7 c. 1, lett. d) (ad esempio due impianti di produzione di energia elettrica da 750kw ognuno)?

Risposta
No


Domanda
Definizione di punto iniziale della filiera in relazione alla produzione delle biomasse: nel caso di una filiera focalizzata sull’utilizzo di oli vegetali esausti, qual è l’operatore economico considerato “produttore delle biomasse”? In particolare, tenuto conto che i soggetti che detengono gli oli vegetali esausti sono obbligati per legge a conferirli ai consorzi obbligatori (CONOE), è possibile considerare questi ultimi come soggetti produttori delle biomasse e come tali inserirli nella compagine societaria/consortile ai fini del soddisfacimento del requisito del 70% di cui all’art. 7, c. 1, lett. c)?

Risposta
NO. Conformemente alla definizione di biomasse di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) del decreto, gli oli vegetali esausti rappresentano una parte biodegradabile dei rifiuti industriali. Conseguentemente il “produttore delle biomasse” è l’operatore il quale ottiene l’olio vegetale esausto come residuo della sua attività. Il CONOE rappresenta un soggetto intermediario e come tale non può considerarsi come “soggetto produttore” e come tale contribuire al soddisfacimento del requisito del 70% di cui all’art. 7, c. 1, lett. c).


 

3.  Quanto (spese ammissibili e intensità delle agevolazioni)

Domanda
Con riferimento all’art. 9, c. 5, la possibilità di limitare l’intensità massima di aiuto al 40% in termini di ESL va riferita alle spese ammissibili relative al solo impianto di produzione di energia elettrica o alle spese ammissibili dell’intero programma degli investimenti?

Risposta
Va riferita alle spese ammissibili relative al solo impianto di produzione di energia elettrica, ivi comprese le ulteriori infrastrutture ed impianti necessari al suo ordinario funzionamento.

 


 

4.  Come e Quando (presentazione domanda)

Domanda
L’art. 13, c. 2, lett. c) prescrive che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, le imprese beneficiarie debbano trasmettere al Ministero ed al soggetto gestore la copia dei permessi, delle licenze o delle autorizzazioni connessi con lo svolgimento della specifica attività, di natura settoriale e/o relativi alla salvaguardia ambientale. Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, è necessario fornire l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l' esercizio dell’impianto?

Risposta
Ai fini della formulazione dei decreti concessori, il beneficiario è tenuto alla presentazione nei termini di cui all’art. 13, c.2, lett. c) della documentazione autorizzatoria e/o provvedimentale funzionale alla realizzazione del programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazioni. Tale documentazione potrà essere stata richiesta anche preliminarmente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, a patto che non abbia dato luogo al sostenimento di alcun costo riconducibile all’attuazione del programma di investimento, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 6, c. 7 del DM 13.12.2011 (Studi di preliminari di fattibilità ed altri oneri associati alla valutazione preliminare della realizzabilità del programma d’investimento).

 


 

5.    Dove (applicabilità territoriale dei decreti)


Domanda
È possibile che l’impianto produttivo di energia o biocarburanti sia localizzato al di fuori delle regioni dell’obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria)?

Risposta
NO, l’impianto per la produzione di energia o biocarburanti deve intendersi come parte integrante dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Come tale (art. 6, comma 3 del Decreto) non può essere ubicato al di fuori delle regioni dell’obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria).

 


 

6. Definizioni

 

7.  Aspetti tecnologici

Domanda
Con riferimento agli impianti di cui all’art. 7, c. 1, lett. a), punto 1), può l’energia termica derivante dalla cogenerazione essere utilizzata per migliorare il processo di produzione dell’energia elettrica? Questa fattispecie è sufficiente per definire questo tipo di impianto “di cogenerazione”?

Risposta
L'utilizzo del calore in autoconsumo è compatibile con la definizione di impianto di co-generazione, a patto che il calore venga utilizzato per fini diversi da quelli direttamente funzionali alla produzione dell'energia elettrica (es. sostituto del riscaldamento/raffrescamento dell'impianto, o cessione a terzi con impianti di teleriscaldamento).

L'uso del calore per migliorare la resa del processo di produzione energetica non è compatibile con la citata definizione.


Domanda
Con riferimento all’art. 7, c. 1, lett. a), relativamente al biogas, si fa riferimento al processo di digestione anaerobica? E’ vietato l’utilizzo di altre tecnologie?

Risposta
In linea di massima si fa riferimento al processo di digestione anaerobica. All’art. 7, c. 1, lett. a) si parla genericamente di biogas, non precisando la tecnologia. La digestione anaerobica è generalmente la tecnologia più utilizzata, ma non l’unica. Sono pertanto consentite anche tecnologie innovative diverse dalla digestione anaerobica, purché descritte accuratamente e suffragate da adeguata indagine sulla ricerca di base ed industriale della tecnologia. 
Per quanto riguarda invece l’impiego della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, l’art. 6, comma 2, lett. a) precisa che questa può essere impiegata esclusivamente per la “produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica”.



Domanda
Con riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica o di energia elettrica e termica, i limiti di potenza a regime indicati all’art. 7, c. 1, lett. d) sono da considerarsi relativi alla potenza nominale o alla potenza massima cedibile alla rete nazionale?

Risposta
Si deve far riferimento alla potenza nominale dell’impianto, ovvero quella per cui si richiedono le necessarie autorizzazioni amministrative.

 


 

8. Criteri di valutazione


Domanda
Il criterio di valutazione 3.3 – Disponibilità/acquisizione della certificazione ambientale (Allegato 5) prevede una premialità fino a 6 punti nel caso il soggetto proponente disponga o di una certificazione ambientale ovvero il procedimento di certificazione sia in corso al momento della presentazione della domanda. Il criterio si applica solamente al soggetto proponente o anche ai componenti della compagine societaria/consortile?

Risposta
Ai fini del calcolo della premialità, sono ritenuti validi una certificazione ambientale, ovvero un procedimento di certificazione in corso al momento della presentazione della domanda, sia in capo al soggetto proponente, sia in capo a uno o più componenti della compagine societaria/consortile, purché questo/i svolga/no un ruolo attivo nella filiera.



Domanda
Con riferimento all’allegato 5 (Criteri di valutazione), Criterio 1.2 (Sostenibilità del piano economico-finanziario, l’indice DSCR deve essere calcolato sulla base dei dati previsionali di bilancio dichiarati dal soggetto richiedente nell’ambito del piano economico e finanziario di cui alla Scheda Tecnica di progetto. Il calcolo di questo indice riguarda i dati previsionali a regime?

Risposta
SI.



Domanda
Il criterio 3.1 valuta l’Energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi / energia contenuta nella biomassa in ingresso".
Cosa si intende esattamente? Si fa riferimento ai dati tecnici dell'impianto di trasformazione di energia?

Risposta
Il criterio intende definire delle classi di efficienza del ciclo produttivo. Per quanto riguarda l’energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione si deve far riferimento ai dati tecnici dell’impianto, indicando l’energia ottenuta nel processo di trasformazione nelle seguenti forme: energia elettrica, energia termica, energia contenuta nei biocarburanti in ingresso. Al valore ottenuto vanno sottratti tutti gli autoconsumi generati all’interno del processo di trasformazione.
Infine, l’energia contenuta nella biomassa in ingresso viene calcolata moltiplicando la quantità di biomassa introdotta  per il relativo potere calorifico inferiore. 


 

9. Altro

Domanda
L’art. 14, c. 2, prescrive che la prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell’ammontare del contributo in conto impianti concesso, può essere svincolata su richiesta dell’impresa beneficiaria dall’avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall’impresa.
Questo vuol dire che l’anticipo è costituito esclusivamente da contributo in conto impianti (per un massimo del 30% del suo valore) e che questo verrà ricuperato dal soggetto gestore sottraendolo proporzionalmente dal contributo in conto impianti complessivo via via maturato sui singoli SAL?

Risposta
SI

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