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D.M. del 29 luglio 2013, pubblicato nella G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2013

 

1.    Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, il decreto direttoriale 20 novembre 2013 del direttore generale della direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, fissa all’art. 1 le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione. Al comma 2, stabilisce che le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014, attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione “Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)” del sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.. Tale procedura informatica sarà resa disponibile, all’impresa proponente, per lo svolgimento delle attività di compilazione della domanda a partire dal 13 febbraio 2014. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà indicata con un successivo provvedimento direttoriale.

2.    Un'impresa per presentare domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 deve operare in settori specifici?

Possono accedere alle agevolazioni, come previsto dall'art. 4, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte nel registro delle imprese e costituite da almeno due anni. Resta inteso che i programmi d’investimento per essere ammissibili devono essere finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento delle attività economiche indicate all’art. 5 del predetto decreto.

3.    Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese operanti nel settore costruzioni?

I programmi d’investimento finalizzati ad avviare, ovvero a consolidare/sviluppare un’attività nel settore delle costruzioni, non rientrano tra le attività ammissibili alle agevolazioni, come previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto 29 luglio 2013.

4.    Possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese operanti nel settore magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti?

Si, l'attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto è fra le  attività di servizi ammissibili, nell'ambito dei programmi d'investimento, riportate nell’allegato al decreto 29 luglio 2013, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).

5.    Può presentare domanda di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013 una società che svolge una attività di commercio?

No, il settore del commercio, non risulta indicato fra le attività economiche previste dall'art. 5, comma 3, che stabilisce in quali attività economiche possono realizzarsi i programmi di investimento per essere ammissibili alle agevolazioni.

6.    E' possibile realizzare programmi di  investimento previsti su diverse unità produttive?

Ciascun programma d’investimento deve riferirsi ad un’unica unità produttiva . A tal fine nel decreto direttoriale del 20 novembre 2013, con il quale vengono fissati i termini e le modalità di presentazione della domanda di agevolazione, all’art. 2, comma 3 è indicata la definizione di unità produttiva, ossia la sede o l’unità locale dell’impresa proponente come risultante dal registro delle imprese. E’ fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 che stabilisce che “nel caso in cui le spese sono relative alle attrezzature la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili”.

7.    E’ possibile presentare domanda di agevolazioni, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, da parte di imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli?

No. In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti, tra l'altro, il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Integrazione - Cosa si intende per trasformazione di un prodotto agricolo?
Per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;  per «prodotti agricoli» si intendono:
i) i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

8.    Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le società di persone, anche se, non soggette all’obbligo del deposito del bilancio d’esercizio presso il registro delle imprese, come richiesto dall’art. 8, comma 3, lettera c)?

Si. Possono presentare domanda di partecipazione alle agevolazioni, in base al disposto dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le imprese che alla data di presentazione della domanda risultano essere costituite da almeno due anni e iscritte nel registro delle imprese. Ai fini della documentazione da produrre in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 20 novembre 2013, è prevista la redazione della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4.

9.    L'acquisto o la costruzione dell'immobile aziendale e la realizzazione di opere murarie rientrano tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

No. In base a quanto stabilito dall'art.6, comma 1, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, le spese
ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i programmi informatici rientranti tra gli investimenti innovativi di cui all’articolo 5, comma 2 del predetto decreto.

Integrazione - Sono agevolabili le opere murarie che risultino indispensabili all’installazione dei macchinari o alla realizzazione di impianti previsti dal programma d’investimento?
No, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le spese relative alle opere murarie non sono mai ammissibili; la loro copertura dovrà pertanto essere assicurata con risorse del beneficiario.

10.    Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

La forma delle agevolazioni concedibili, di cui all’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, è rappresentata da una sovvenzione rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75% del programma d’investimento. La percentuale da rimborsare è fissata in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria ossia, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, dal 70% della sovvenzione per le imprese di piccola dimensione, dall’80% per le imprese di media dimensione e dal 90% per le imprese di grande dimensione. La parte della sovvenzione da rimborsare, verrà restituita, secondo un piano di ammortamento, senza interessi, con rate semestrali a scadenza fissa, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un arco temporale di massimo 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.

11.    E’ previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi d’investimento ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Si, ai sensi dell’art. 5, comma 6, lettera b), i programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di un’unità produttiva ubicata nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (aree dell’Obiettivo Convergenza UE). Le Regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna non rientrano nelle Regioni dell’obiettivo convergenza.

12.    Possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2013, gli studi professionali?

Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, possono accedere alle agevolazioni le imprese di servizi, purché costituite sotto forma di società e nei limiti dei programmi d’investimento ammissibili in base a quanto disposto nell’allegato, lettera B al predetto decreto.

13.    Un programma d’investimento per essere agevolabile al momento della domanda di agevolazione di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013 deve presentarsi esecutivo e cantierabile?

L’impresa beneficiaria, ai sensi del comma 11, del predetto articolo è tenuta entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire nella sezione dedicata, messa a disposizione sul sito del ministero, gli ordini di acquisito relativi ai beni previsti dal programma di investimenti. Inoltre il programma d’investimento dovrà essere realizzato entro il 30 giugno 2015.

14.    Le imprese che, pur possedendo tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 29 luglio 2013, si trovano in contabilità ordinaria solo a partire da gennaio 2014 possono accedere alle agevolazioni?

Si, analogamente a quanto previsto per gli altri requisiti soggettivi per l’accesso alle agevolazioni fissati dal decreto ministeriale 29 luglio 2013, anche quello relativo alla contabilità ordinaria deve essere posseduto dall’impresa proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

15.    Quali bilanci dovranno essere presi in considerazione per la verifica della capacità di rimborso e dei criteri di valutazione?

I dati utili, ai fini della verifica della capacità di rimborso, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, devono riferirsi all’ultimo esercizio contabile chiuso, alla data di presentazione della domanda,  per il quale è stato approvato e depositato  il relativo bilancio o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

Altresì ai fini del calcolo degli indicatori, di cui all’articolo 8, comma 8, del predetto decreto, per la valutazione dei programmi d’investimento, i dati utili devono riferirsi agli ultimi due esercizi contabili chiusi, alla data di presentazione della domanda, per i quali sono stati approvati e depositati i relativi bilanci o, nel caso di imprese individuali e società di persone, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi.

I dati sopra indicati devono essere riportati nella dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.4 del decreto direttoriale 20 novembre 2013, da presentare unitamente alla domanda di agevolazione.

16.    Le start up innovative possono accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del decreto stesso, che stabilisce che i soggetti ammissibili devono essere regolarmente costituiti da almeno due anni?

Il decreto ministeriale del 29 luglio 2013 non prevede deroghe specifiche in favore delle start-up innovative, come definite dall’art. 25 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali imprese, pertanto, possono essere ammesse alle agevolazioni solo qualora vengano rispettati tutti requisiti soggettivi previsti dal predetto decreto.

17.    È possibile accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 in forma di ATI o di consorzio di imprese?

Una ATI non può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013; viceversa, un consorzio con attività esterna può essere ammesso a tali agevolazioni, fermo restando che il programma di investimento deve riguardare un’unità produttiva del consorzio stesso.

18.    Quando possono essere emessi gli ordini d’acquisto relativi al programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazione?

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 lettera d) del decreto ministeriale 29 luglio 2013 l’avvio del programma deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e per avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Non sono previste limitazioni in merito alle date di emissione degli ordini d’acquisto.

19.    L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, devono essere considerate al netto dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è, pertanto, ammissibile alle agevolazioni.

20.    L’acquisto di macchinari usati rientra tra le spese ammissibili?

No, l’acquisto di macchinari usati non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.

21.    È possibile includere tra le spese ammissibili i costi di personale?

No, il costo del personale non rientra tra le spese ammissibili ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 29 luglio 2013.

22.    La riqualificazione di un impianto produttivo attualmente in uso può essere oggetto di un programma d’investimento?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono prevedere la realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

23.    Un’ impresa avente sede legale in un ambito territoriale non rientrante tra quello eleggibile ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, può presentare domanda di agevolazione per la realizzazione di un investimento attinente un’unità produttiva localizzata in una delle regioni ammesse?

Si, in base al disposto dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 29 luglio 2013 un programma d'investimento può riguardare anche la realizzazione di una nuova unità produttiva, purché la stessa sia ubicata in una delle regioni obiettivo convergenza.

24.    L’art. 2, comma 3 del Decreto Direttoriale del 20 novembre 2013 prevede anche il caso che l’azienda presenti più programmi relativi alla medesima unità produttiva. Quali sono i casi che giustificano la presentazione di più e diversi programmi relativi alla medesima unità produttiva? La scelta di presentare più domande al posto di una domanda complessiva è a discrezione dell’azienda o la normativa prevede casi specifici che condizionano la presentazione di più domande?

Il decreto ministeriale 29 luglio 2013 non esclude la possibilità di presentare più programmi di investimenti per la medesima unità produttiva; il decreto direttoriale 20 novembre 2013 ha inteso tuttavia chiarire che permane l’obbligo di non superare l’importo complessivo di tre milioni di euro di costi per ciascuna unità produttiva. Pertanto, pur essendo possibile presentare più domande di agevolazione, ciò non determina alcun vantaggio per l’impresa, ma piuttosto un aggravio in fase di presentazione della domanda.

25.    Può accedere alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 un’impresa che, pur svolgendo un’attività economica non ammissibile, intende realizzare un programma di investimento finalizzato allo svolgimento di una attività economica rientrante tra quelle ammissibili?

La presentazione di una domanda di agevolazione relativa alla realizzazione di un programma di investimenti diretto a realizzare una delle attività economiche ammissibili alle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2013, non è preclusa alle imprese che svolgono un’attività non ammissibile alle agevolazioni, fatti salvi i limiti derivanti dalle disposizioni comunitarie applicabili all’intervento in esame. Nel caso in esame, ai fini della sua ammissibilità, il programma di investimenti dovrà riguardare la realizzazione di una nuova unità produttiva per la quale il codice di attività economica rientra tra quelli ammissibili.

26.    Alle agevolazioni concedibili ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 quale regime d’aiuto viene applicato?

Le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un regime di aiuto a finalità regionale ai sensi dell’art. 13 del Reg. n. 800/2008, secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, la cui validità è stata prorogata dalla Commissione europea, con comunicazione C (2013) 7178 del 25 ottobre 2013, sino al 30 giugno 2014. Esclusivamente a titolo cautelativo l’art. 7 del decreto ministeriale  29  luglio 2013 prevede che qualora entro tale data le agevolazioni non fossero state ancora concesse e la nuova Carta non fosse stata approvata, potrebbe essere applicato il Reg. n. 1998/2006 De Minimis, previa verifica con l’impresa beneficiaria dei massimali previsti da tale regolamento.

27.    Il minimo investimento indicato nel decreto è di € 200.000,00. Deve intendersi per singolo macchinario o in riferimento all’investimento complessivo (quindi anche più macchinari)?

I limiti di costo indicati nell’art. 5, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 29 luglio 2013, sia quello minimo che quello massimo, sono riferiti all’ammontare complessivo delle spese ammissibili previste del programma di investimento e non alle singole spese. In relazione alle singole spese è previsto solo il limite di 500,00 euro ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del predetto decreto.

28.    Se il programma di investimento prevede spese da sostenere che eccedono il limite di € 3.000.000, il programma d'investimento viene rigettato nella sua totalità oppure la parte eccedente a carico della società, non viene considerata solo ai fini della determinazione delle spese ammissibili?

Nel caso in cui non siano rispettati i limiti di costo indicati nell’art. 5, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 29 luglio 2013 il programma di investimenti è considerato inammissibile nel suo complesso.

29.    Una impresa operante nel settore agricolo, può presentare domanda per la realizzazione di un programma di investimenti inerente la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore?

No, le imprese agricole non possono presentare domande di agevolazione a valere sul DM 29 luglio 2013.

30.    Le agevolazioni concedibili ai sensi dell’art.7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 sono cumulabili con gli incentivi in conto energia, in base a quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011?

L’art.7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013 prevede il divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche solo qualora le stesse siano configurabili come aiuti di stato. Poiché gli incentivi in conto energia non sono configurabili come aiuti di stato, gli stessi sono cumulabili secondo i limiti previsti dalla normativa ad essi applicabile.

31.    L’impresa beneficiaria può rinunciare alla quota di sovvenzione da rimborsare, mantenendo la sola quota concessa a titolo di contributo in conto impianti? Altresì può richiedere di aumentare la quota parte di sovvenzione da restituire diminuendo nel contempo la quota parte di contributo?

No, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2013, le agevolazioni concedibili non sono modulabili in base alle esigenze dell’impresa beneficiaria.

32.    Ai fini del raggiungimento del limite minimo di investimento di euro 200.000, è possibile presentare un'unica domanda di agevolazioni relativa a più programmi di investimento, ciascuno di importo inferiore a euro 200.000, in diverse unità produttive?

No, in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 6, ciascun programma di investimento deve rispettare il limite minimo di euro 200.000 e deve essere realizzato in una unica unità produttiva.

33.    E’ necessario dimostrare la disponibilità  del suolo al momento della presentazione della domanda? Nel caso di  realizzazione di una nuova unità produttiva, ai fini dell’ammissibilità del programma di investimenti, è prevista la presentazione di documentazione attestante la disponibilità  del suolo sui cui la stessa sarà realizzata?

No,  il decreto ministeriale 29 luglio 2013, non richiede la dimostrazione di detta disponibilità all’atto di presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di completare l’investimento nei dodici mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.

34.    I programmi di investimento finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale del 29 luglio 2013? Devono presentare specifiche caratteristiche? Nel caso in cui la produzione di energia è finalizzata esclusivamente ad autoconsumo sono previste specifiche limitazioni?

I programmi di investimento finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti individuati nella sezione A “Condizioni di ammissibilità per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore” dell’allegato al decreto ministeriale del 29 luglio 2013 e fermo restando che il programma proposto riguardi esclusivamente investimenti innovativi come individuati nell’articolo 5, comma 2.
Nel caso in cui il programma riguardi un impianto finalizzato esclusivamente all’autoconsumo dell’energia elettrica e/o del calore prodotto, il programma d’investimento è ammissibile solo qualora rispetti le condizioni previste dal decreto 29 luglio 2013, ivi compresa quella inerente le attività economiche ammissibili, e sia in grado di aumentare il livello di efficienza nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimenti stesso, valutabile in una riduzione dei costi.
Si ricorda, inoltre, che nell’ambito degli interventi adottati da questo Ministero, il Decreto ministeriale 5 dicembre 2013, in corso di registrazione, prevede agevolazioni, in favore di imprese localizzate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, per la realizzazione di programmi d’investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione anche attraverso l’installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica. Per ulteriori informazioni sulla misura si rimanda alla sezione relativa al Poi Energia, raggiungibile al seguente link.

35.    Come sono determinati i punteggi relativi agli indicatori inerenti la copertura finanziaria delle immobilizzazioni e l’indipendenza finanziaria previsti dall’articolo 8, comma 8, lettera a) del decreto ministeriale 29 luglio 2013?

Le modalità di calcolo dei predetti indicatori sono individuate nell’articolo 2, comma 6 del decreto direttoriale del 20 novembre 2013. Le stesse prevedono che venga prima effettuato il calcolo del rapporto, preso in considerazione da ciascun indicatore, tra i dati relativi ad ognuno degli esercizi considerati (come definiti nella FAQ n. 15) e poi venga calcolata la media aritmetica tra gli stessi. Il dato ottenuto permetterà di calcolare il punteggio attribuibile secondo quanto indicato nella tabella riportata in allegato n. 5 al decreto direttoriale stesso. L’arrotondamento alla seconda cifra decimale verrà effettuato solo in tale ultima fase di calcolo del punteggio mentre nei calcoli precedenti verranno considerati i numeri senza alcuna approssimazione.

Al fine di chiarire le modalità di calcolo si forniscono i seguenti esempi:

Esempio 1: In merito all’indicatore relativo all’indipendenza finanziaria se nell’anno 2011 il rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo è pari a 0,0445 e nell’anno 2012 è pari a 0,0478, la media dei due indicatori è pari a 0,04615. Il punteggio relativo a tale criterio è calcolato, secondo quanto previsto dalla tabella per il calcolo dei punteggi dei criteri di valutazione, moltiplicando tale valore per 120, infatti il valore medio (0,04615 pari al 4,615 per cento) è compreso tra 0 e il 10 per cento. Il valore ottenuto 5,538 è approssimato, in fine, alla seconda cifra decimale per un valore pari a  5,54.
Esempio 2: In merito all’indicatore relativo alla copertura finanziaria delle immobilizzazioni se in base ai dati di bilancio dell’anno 2011 risulta un rapporto pari a 0,99 e in base ai dati di bilancio dell’anno 2012 risulta un rapporto pari a 1,10. La media dei due indicatori è pari a 1,045. Il punteggio relativo a tale criterio, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella per il calcolo dei punteggi dei criteri di valutazione, è pari a 10 essendo tale valore maggiore del 100 per cento.

36.     Un’impresa proponente che in sede di presentazione della domanda di agevolazione non dispone ancora di un’unità locale ubicata nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)  può accedere alla piattaforma informatica per presentare un programma di investimento diretto alla realizzazione di una nuova unità produttiva?

Sì, nel caso in cui il programma di investimento sia diretto alla realizzazione di una nuova unità produttiva, la disponibilità dell’unità locale dovrà essere dimostrata in fase di concessione del finanziamento. Ai fini della registrazione sulla piattaforma informatica e della risoluzione di eventuali problematiche, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica al seguente numero telefonico, 0492015315, ovvero tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

37.     In sede di presentazione della domanda di agevolazione, è necessario allegare i preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma d’investimento? Inoltre, cosa si intende con l’espressione “adeguati preventivi di spesa” riportata all’art. 2, comma 6, lettera b) del decreto direttoriale 20 novembre 2013?

Il decreto ministeriale 29 luglio 2013, in sede di presentazione della domanda, non prevede, espressamente, di allegare i preventivi di spesa relativi ai beni oggetto del programma d’investimento. Tuttavia, resta inteso che, in sede di istruttoria, le domande di agevolazioni sono valutate, tramite l’attribuzione di punteggi, sulla base di diversi indicatori, tra i quali, in base all’ art. 2, comma 6, lettera b) del decreto direttoriale 20 novembre 2013, la “fattibilità tecnica del programma”, calcolata attraverso “il rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti puntualmente definiti ed il totale delle spese ammissibili”. Per “investimenti puntualmente definiti” si intendono i beni per i quali siano stati forniti, unitamente alla domanda di agevolazione, adeguati preventivi di spesa. L’espressione “adeguati preventivi di spesa” si riferisce a preventivi dettagliati, che identifichino in modo puntuale i beni oggetto di agevolazione. E’ opportuno inoltre che i preventivi vengano redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti.

38.     In caso di ricevimento di un preavviso di rigetto, adottato dal Ministero ai sensi dell’art. 10-bis della legge n.241/1990, è possibile da parte dell’impresa proponente presentare delle controdeduzioni corredate da documenti?

L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale 20 novembre 2013, prevede che, nella fase di svolgimento dell’attività istruttoria effettuata direttamente dal Ministero, vengano verificati la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’impresa proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti che comunque non vadano ad integrare eventuali carenze documentali sussistenti al momento della presentazione della domanda.

39.     In merito all’adempimento relativo all’imposta di bollo a quanto ammonta l’importo da pagare?E con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?

L’importo da pagare per l’imposta di bollo ammonta ad euro 16,00 a decorrere dallo scorso 26 giugno 2013, con l’entrata in vigore della legge n. 71/2013 (art. 7-bis, comma 3, l’importo di euro 14,62 viene aumentato, in euro 16,00). Si precisa inoltre che la legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, in vigore dal 1°gennaio 2014, all'art.1, commi 591 e 592 prevede che, per le istanze presentate per via telematica, l'imposta di bollo è dovuta, nella misura forfettaria di € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR  n. 642 che reca: “L'annullamento  delle  marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o  altre  stampigliature  tranne  che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza”.

40.    Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2013, rileva l’orario di presentazione della domanda? Inoltre, nel caso in cui le domande presentate nell’ambito dello stesso giorno esauriscano le risorse finanziarie residue, quale criterio viene adottato?

Ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 23 luglio 2013, come modificato dal D.M. 4 dicembre 2013, la procedura di accesso delle domande di agevolazioni alla fase istruttoria, propedeutica alla concessione delle agevolazioni, prevede che venga seguito un criterio cronologico giornaliero, per cui tutte le domande presentate nello stesso giorno, in presenza di risorse finanziarie sufficienti alla loro copertura, sono ammesse alla successiva fase istruttoria

Nel caso, invece, in cui le risorse finanziare residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento delle risorse stesse. La graduatoria di merito viene definita secondo quanto stabilito al comma 5-bis del predetto articolo.

41. La Fideiussione bancaria che l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Ministero qualora voglia richiedere la prima quota dell’agevolazione a titolo di anticipazione, da chi deve essere rilasciata?

La Fideiussione bancaria, come stabilisce l’art. 4, comma 5 del decreto direttoriale 11 marzo 2014, deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto medesimo; la stessa deve essere rilasciata unicamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate dall’art. 1, lett. c), della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
(Si precisa, pertanto, che non possono essere accettate le garanzie prestate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. ex. 106 del TUB).

42. Nel caso in cui un’impresa beneficiaria abbia optato per l’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto quietanzate, come stabilito dall’art. 4 del decreto direttoriale 11 marzo 2014, in sede di presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni concesse, può presentare al Ministero anche titoli di spesa pagati solo parzialmente?

Si, è possibile presentare per l'erogazione titoli di spesa parzialmente pagati, fermo restando che sul medesimo titolo, ovvero sulla relativa conferma d’ordine, siano indicate le modalità di pagamento parziali, coincidenti con le singole richieste dei SAL, e dunque pattuite con il fornitore. Occorre altresì che sul titolo di spesa sia presente il timbro con indicazione dell’importo parzialmente pagato e oggetto della richiesta di SAL.

43. L’impresa beneficiaria, alla luce di quanto disposto all’art. 4, comma 1, lettera c, del decreto direttoriale 11 marzo 2014 e successivamente al punto 5 della circolare esplicativa n. 64180 del 24 novembre 2014, può disporre delle quote di agevolazione accreditate dal Ministero sul conto corrente dedicato prima del completamento dell’investimento?

Si, l’impresa beneficiaria può utilizzare le somme accreditate dal Ministero a titolo di agevolazione sul conto corrente dedicato, versandole su altro conto corrente di cui la stessa risulta essere titolare, dal momento che i suddetti importi sono relativi a spese già sostenute per la realizzazione del programma di investimento agevolato e rientrano pertanto nella piena disponibilità dell’impresa beneficiaria. Tale operazione di “giroconto” potrà essere effettuata anche a valere su erogazioni a titolo di anticipazione, dal momento che in questo caso le somme sono accreditate a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria ovvero di una polizza assicurativa a favore del Ministero, risultando pertanto essere coperte da garanzia.

Si precisa, infatti, che il divieto di cui all’art. 4, comma 1, lettera c, del decreto direttoriale 11 marzo 2014 non è in alcun modo riferibile alle movimentazioni del conto corrente dedicato finalizzate a trasferire nella disponibilità delle imprese beneficiarie le agevolazioni erogate, ma attiene unicamente al pagamento di titoli di spesa diversi rispetto a quelli relativi ai beni oggetto di presentazione, da parte delle medesime imprese, degli ordini di acquisto, nonché a qualsiasi altra movimentazione in uscita correlata al pagamento di fornitori di beni e servizi non rientranti nel programma di investimento agevolato, fatti salvi gli oneri e i costi strettamente connessi alla tenuta del conto corrente dedicato.

44   Nel caso in cui il programma di investimento sia completato nel termine dei dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni come previsto dall’articolo 5, comma 6, lettera e) del D.M. 29 luglio 2013, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare la richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale 10 marzo 2015, ai soli fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa?

No, la richiesta di proroga deve essere presentata esclusivamente in relazione all’ultimazione del programma di investimento qualora l’impresa non intenda completare il programma nel predetto termine dei dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa non intenda posticipare l’ultimazione del programma di investimento (intendendo per data di ultimazione la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile), la stessa può presentare la rendicontazione finale di spesa entro i termini indicati nella Circolare n. 34135 del 5 maggio 2015.

 

 Ultimo aggiornamento: 19 maggio  2015

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