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La risoluzione risponde al quesito di un comune che, nel caso di esercizio contestuale di commercio di vicinato di prodotti non alimentari e di vendita di cose usate (abbigliamento, attrezzature per bambini, etc.), chiede di conoscere, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali che recano specifiche prescrizioni da rispettare in caso di vendite straordinarie e ai fini della pubblicità dei prezzi, se le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie, in modo che risulti agevole la distinzione anche ai fini dell’attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.

Risoluzione n. 96594 del 12 marzo 2018

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