La risoluzione n. 264073 del 31 dicembre 2012, chiarisce che rientrano nell’attività di vendita al dettaglio non solo i prodotti derivanti da attività non strettamente connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal proprio fondo, ma anche i prodotti derivanti da attività collegate al settore agricolo, ovvero i prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall’utilizzazione diretta di risorse proprie dell’azienda agricola (decorazioni o agli addobbi realizzati con materiali provenienti dal fondo nonché all’oggettistica egualmente realizzata). Non ritiene ammissibile, invece, in quanto non giustificabile con la caratteristica di connessione all’attività agricola, la vendita di mobili in legno né di oggetti in carta, vetro o ceramica.