Il parere del 19 gennaio 2015 fornisce chiarimenti su una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale
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