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Determinazione della data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale


 

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n.99/09) recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che prevede che “La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

VISTO l’articolo 30, comma 2, della legge n.99/09 che prevede che il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevede che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.

VISTO il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 novembre 2010, con il quale è stato adottato, in data 26 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previo parere positivo espresso dall’AEEG con Delibera PAS 28/10, il Regolamento del mercato del gas, predisposto dal GME, disciplinante il funzionamento del mercato a pronti del gas naturale (nel seguito: Regolamento), come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la deliberazione 6 dicembre 2012 n. 525/2012/R/GAS adottata dall’AEEG in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (nel seguito Decreto 6 marzo 2013) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013 con il quale è stata approvata la Disciplina del mercato del gas (nel seguito: Disciplina gas), trasmessa dal GME con nota del 19 dicembre 2012 (Prot. GME-PB 19/12/2012 – P0010993-02), previo parere favorevole espresso dall’AEEG con Parere 10 gennaio 2013 n. 4/2013/I/GAS;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, del Decreto 6 marzo 2013 stabilisce che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 3, del Decreto 6 marzo 2013 stabilisce che la data di avvio del mercato a termine del gas naturale è determinata con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del GME, dopo un adeguato periodo di sperimentazione il cui termine è comunicato dal GME al Ministero dello Sviluppo Economico e che in ragione della contiguità e del coordinamento tecnico-operativo sussistente tra il meccanismo di funzionamento del mercato a termine e quello del mercato a pronti del gas naturale l’efficacia delle regole relative al mercato a pronti, contenute nella Disciplina gas, è stata differita alla data di avvio del mercato a termine del gas naturale, continuandosi ad applicare fino a tale data le disposizioni contenute nel Regolamento;

VISTA la deliberazione 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS adottata dall’AEEG in materia di disciplina del mercato del gas;

VISTA la nota del GME del 7 agosto 2013 con la quale il GME, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto 6 marzo 2013,  ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico la chiusura del periodo di sperimentazione, proponendo quale data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale il 2 settembre 2013;

CONSIDERATO che nella nota del 7 agosto 2013, il GME ha rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico che a seguito del periodo di sperimentazione e della definizione delle pre-condizioni regolatorie essenziali per il funzionamento del nuovo mercato del gas naturale - adottate in attuazione delle disposizioni di cui ai provvedimenti dell’AEEG 525/2012/R/GAS e 4/2013/I/GAS - al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni del mercato risulta necessario apportare alcune modifiche alla Disciplina gas, approvata con Decreto 6 marzo 2013;

RITENUTO che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del Decreto 6 marzo 2013, ai fini dell’avvio in data 2 settembre 2013 del nuovo mercato del gas, costituito dall’insieme del mercato a pronti e del mercato a termine (nel seguito; nuovo mercato del gas), il GME adotti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina gas le modifiche alla medesima Disciplina gas di cui alla nota GME del 7 agosto 2013, recependo anche le previsioni di cui alla deliberazione AEEG 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS e che tali modifiche entrino in vigore dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale;

RITENUTO che a decorrere dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale il Regolamento si intende integralmente sostituito dalla nuova Disciplina gas e l’operatività della piattaforma dell’attuale mercato a pronti del gas cessi il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma del nuovo mercato del gas, regolato dalla nuova Disciplina gas;

RITENUTO che la data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale proposta dal GME al 2 settembre 2013 risponda alla necessità di dotare al più presto il sistema gas di un mercato a termine fisico, anche al fine di consentire un adeguato periodo di negoziazione dei prodotti e favorire la formazione di un segnale di prezzo trasparente per il mercato del gas naturale;

RITENUTO che al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni di cui alla nuova Disciplina gas, il GME, fermo restando l’entrata in vigore della stessa alla data di avvio del mercato a termine del gas naturale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina gas, pubblichi sul proprio sito internet la nuova Disciplina gas sin dalla data di adozione del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1
(Determinazione data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale)

1.La data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013 è  il 2 settembre 2013.

2.Il GME, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto 6 marzo 2013, adotta ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina gas, per l’avvio del nuovo mercato del gas, le modifiche alla medesima Disciplina gas illustrate nella nota del GME del 7 agosto 2013, nonché quelle necessarie al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione AEEG 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS.

3.Le modifiche apportate alla Disciplina gas ai sensi del precedente comma 2, entrano in vigore dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale di cui al comma 1 e, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3.6, della medesima Disciplina gas, sono pubblicate dal GME sul proprio sito internet sin dalla data del presente decreto.

4.A decorrere dalla data di avvio del mercato di cui al comma 1, il Regolamento si intende integralmente sostituito dalla Disciplina gas e l’operatività della piattaforma dell’attuale mercato a pronti del gas cessa il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma del nuovo mercato del gas regolato dalla Disciplina gas.

5.Il presente decreto è comunicato al GME per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 9 agosto 2013

Il DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Gilberto Dialuce


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