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Il decreto direttoriale del 30 aprile 2013 stabilisce la decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.  Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2013.

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 /03/1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art.1, comma 2 del decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTO l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993  n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

VISTO l’art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d’impresa;

VISTI i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012 n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per  un insieme di imprese interessate;

CONSIDERATO che, da parte delle imprese di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere  alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

PRESA VISIONE delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell’impresa originaria beneficiaria;

DATO ATTO che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

ATTESO che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

DECRETA

Art. 1

(Revoca)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

(Incameramento della cauzione)

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l’incameramento della cauzione di cui all’art. 5 comma 4 bis del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.                                             
(Somme in economia)

Art. 3           


1. L’importo di Euro 42.108.276,00 reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4

(Clausola di ricorribilità)

1.    Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.  


IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)
Firmato Sappino

DUR/GB

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