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Il decreto direttoriale 4 luglio 2013, pubblicato nella g.u. n. 167 del 18 luglio 2013, accerta la decadenza  dei benefici per le imprese agevolate ai sensi dell’art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662- Patti territoriali- così come previsto dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.


IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l’articolo 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera d) recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. A), che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: “per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni”;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d’area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4.4.2002;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste  le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle Attività Produttive e le Regioni, Puglia e Sicilia;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l’articolo 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato  che sono state effettuate a favore delle imprese ricomprese nel citato elenco, erogazioni per il complessivo ammontare di euro 1.740.059,23 (unmilionesettecentoquarantamilacinquantanove/23) a titolo di anticipazione e garantite dalle relative polizze fidejussorie;
Considerato che da parte delle imprese di cui all’allegato elenco, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono quindi le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese originarie beneficiarie;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali;

DECRETA

Art. 1
(Revoca delle agevolazioni)
Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo di euro 4.463.965,42 (quattromilioni quattrocentosessantatremila novecentosessantacinque/42).

Art. 2
(Recupero delle somme)
E' disposto il recupero della somma di euro 1.740.059,23 (unmilionesettecentoquarantamilacinquantanove/23), pari all'importo complessivo delle singole quote erogate per ciascuna impresa. Ciascuna impresa inserita nell’allegato elenco dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 02 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell’effettiva restituzione.
La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: “restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all’impresa (indicare la ragione sociale dell’impresa) secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto (indicare il numero e la data del presente Provvedimento)”.
La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.
In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell’impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3
(Clausola di ricorribilità)
Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 4 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)
         Firmato Sappino

DIV. VII/AM

Allegato 1704

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