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Il decreto dà attuazione alla previsione contenuta nei commi 1 - quinquies  e successivo 1- sexies dell’articolo 7, del decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), ai sensi dei quali con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni occorrenti per l’operatività della riserva, nell’ambito del Fondo di garanzia, a favore delle piccole e medie imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate “opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque ad uso industriale.
Il decreto è pubblicato nel S.O. n. 18 alla GU n. 56 dell’8 marzo 2014.

Scheda sugli oneri informativi


Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 3 ottobre 2005, n. 230, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1-quinquies, che prevede che una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso a consorzi di garanzia fidi;

Visto l’articolo 7, comma 1-sexies del predetto decreto – legge, che stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del predetto comma 1-quinquies;

DECRETA: 

Articolo 1

1.    Le risorse versate in attuazione dell’articolo 7, commi 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dal Ministero dell’economia e delle finanze, sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per un ammontare di 10 milioni di euro, costituiscono una riserva, nell’ambito del medesimo Fondo, destinata alla concessione della garanzia, anche attraverso il ricorso  a consorzi di garanzia fidi, su operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il novantacinque per cento delle acque ad uso industriale;   

2.   Al fine di rendere operativa la predetta riserva le Regioni, entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, comunicano gli ambiti territoriali dei distretti industriali di propria competenza attestando l’esistenza delle condizioni  stabilite al comma 1;   

3.    Ai fini della concessione della garanzia di cui al comma 1 si applicano le modalità ed i criteri che regolano il funzionamento del Fondo di garanzia.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2014

il Ministro dello Sviluppo Economico
f.to Zanonato

il Ministro dell'Economia e delle Finanze
f.to Saccomanni

 

 

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