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Il decreto stabilisce che per l’intervento “Calcolo ad alte prestazioni”, di cui all’art. 4 del D.M. 2 agosto 2019, il range di costi e spese ammissibili – compreso tra 5 e 40 milioni di euro, di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 24 maggio 2017– si riferisca all’investimento dell’intero progetto transnazionale e che le minime percentuali di partecipazione richieste ai proponenti italiani nei progetti congiunti, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del D.M. 24 maggio 2017, si riferiscano alla proposta progettuale presentata in ambito nazionale.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 15 aprile 2020.

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