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Il decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25 riguarda il Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il provvedimento è pubblicato sulla GURI del 12/03/2015, n. 59 - serie generale ed entra in vigore il 13 marzo 2015.


Il Ministro dello Sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli artt. 115, commi 1, 2, 3 e 4, e 343, comma 5, del medesimo Codice;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 22, comma 11;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 51.14.001392 del 23 settembre 2014;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 3 dicembre 2014 protocollo n. 27987.

 

A D O T T A

il seguente regolamento

 Art. 1

(Modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19)

1.Al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

  • all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) «danneggiato»: l’assicurato, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;»;

  • all’articolo 1, comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) «IVASS»: l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

  • all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

«h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l’insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell’anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;»;

«h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all’insieme dei sinistri che sono accaduti nell’anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l’insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis).»;

  • l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – (Limiti di intervento del Fondo). – 1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all’anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:

  • il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
  • il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell’articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.

3. Fermi i limiti d’importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell’assicurato o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l’assicurato o l’impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all’assicurato o all’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell’articolo 115 del codice.»;

  • all’articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;»;

  • all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l’esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;»;

  • l’articolo 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (Segretario del Comitato). – 1. Il segretario del Comitato di cui all’articolo 4, comma 3:

  • raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonché ogni altro atto necessario alle deliberazioni;
  • redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull’apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;
  • trasmette alla CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;
  • presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.»;
  • l’articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Modalità di intervento del Fondo). – 1. L’intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l’intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.

2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.

3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.

4. Nel caso in cui l’assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Qualora l’assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell’assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.

6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all’IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 329 e seguenti del codice.

7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell’articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell’assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest’ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.»;

  • all’articolo 11, comma 2 ed all’articolo 12, commi 1 e 2, la parola «ISVAP», è sostituita da «IVASS».

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 3 febbraio 2015

 

IL MINISTRO

Firmato Federica Guidi

 

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