Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2014 (G.U. Serie generale n.12 del 16/01/2015) riguarda Il contributo 2015 che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione Rc-auto per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare entro il 31 gennaio 2015, sare il contributo provvisorio relativo all’anno 2015alla CONSAP - Gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.

Il contributo determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS.


Il Ministro dello Sviluppo economico


VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il “Codice delle assicurazioni private”;

VISTO, l’art. 285 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente “il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;

VISTO l’art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

VISTO il rendiconto della gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell’organismo di indennizzo” nell’esercizio 2013, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0121881/14 del 15 maggio 2014, nella quale si rappresenta l’opportunità di mantenere per l’anno 2015 l’aliquota contributiva nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata per l’anno 2014;

VISTO il provvedimento n. 24 del 02 dicembre 2014, dell’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2015;

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di confermare per il 2015 l’aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l’esercizio precedente;

DECRETA

Art.1

Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l’anno 2015 alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.


Art.2

Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2015, a versare il contributo provvisorio relativo all’anno 2015 determinato applicando l’aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2015, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2014

 
IL MINISTRO
Firmato Guidi

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina