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Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2013 determina, per l'anno 2014, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.A.  - gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della caccia.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il “Codice delle assicurazioni private”;

VISTO, l’art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2,  ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO l’art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

VISTO il rendiconto della gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della caccia” nell’esercizio 2012, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0115835/13 del 19 luglio 2013, nella quale si rappresenta l’opportunità di mantenere per l’anno 2014 l’aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l’anno 2013, pari a quella massima legislativamente prevista;

VISTO il provvedimento n. 11 del 31 ottobre 2013, dell’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - concernente la determinazione dell’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2014;

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di confermare per il 2014 l’aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l’esercizio precedente;

DECRETA

Art. 1

Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività venatoria, dall’uso delle armi e degli arnesi utili all’attività stessa, sono tenute a versare per l’anno 2014 alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della caccia” è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2014, a versare il contributo provvisorio relativo all’anno 2014 determinato applicando l’aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2014, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

IL MINISTRO
F.to Flavio Zanonato

 

 

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