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Domande e risposte sui Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare

 

1. Soggetti beneficiari

1.1. I centri di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 11/06/2020 possono partecipare in qualità di capofila nell’ambito dei progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, dello stesso D.M.?
Sì. I centri di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. 11/06/2020 possono partecipare in qualità di soggetti beneficiari, come tutte le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, di tale D.M. 11/06/2020, come capofila ovvero come co-proponenti dei progetti congiunti previsti dal comma 2 del citato articolo 3.

1.2. Gli organismi di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del D.M. 11/06/2020 possono partecipare in qualità di capofila nell’ambito dei progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, dello stesso D.M.?
No. Gli organismi di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del D.M. 11/06/2020 possono partecipare, in qualità di soggetti beneficiari che presentano domanda di agevolazioni, ai progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo D.M. esclusivamente in qualità di co-proponenti.

1.3. Le società a capitale pubblico rientrano tra le imprese beneficiarie di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 11/06/2020?
Le società a capitale pubblico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 11/06/2020 possono essere ammissibili in qualità di soggetti beneficiari, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

1.4. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del D.M. 11/06/2020?
Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul D.M. 11/06/2020, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 di tale provvedimento.

1.5. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?
Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 11/06/2020.

1.6. Un Organismo di ricerca può partecipare a più progetti in qualità di co-proponente?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del D.M. 11/06/2020, gli Organismi di ricerca possono partecipare in qualità di co-proponenti a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto in qualità di co-proponente.

1.7.Sulla base di quali elementi viene valutata l’autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria dei diversi istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali degli Organismi di ricerca che partecipano ai progetti?
La valutazione della presenza di tale requisito di autonomia deve essere basata sulla documentazione costitutiva e organizzativa del soggetto proponente, come, a titolo esemplificativo, lo statuto, l’atto costitutivo, le disposizioni organizzative e l’ulteriore documentazione atta a dimostrare la possibilità dell’istituto, dipartimento o dell’unità organizzativa/funzionale di prendere autonomamente impegni sia in relazione all’utilizzo del personale e della struttura del soggetto proponente sia in merito ad obbligazioni finanziarie. È sulla base di tali elementi probatori che il soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda deve fondare la propria valutazione che, comunque, rimane sottoposta all’analisi istruttoria del soggetto gestore, il quale provvederà ad acquisire nel corso dell’istruttoria la documentazione atta a dimostrare il possesso di tale requisito.

1.8. Le start up rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni del D.M. 11/06/2020?
Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, i soggetti richiedenti, tra cui quelli di nuova costituzione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del D.M. 11/06/2020, ivi compreso quanto previsto comma 4, lettera c), di tale articolo, che prevede che i soggetti beneficiari devono, alla data di presentazione della domanda, disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate.

Si evidenzia che l’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto attuativo 05/08/2020 specifica, in relazione alle modalità di verifica del predetto requisito, che qualora il soggetto richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto 11 legislativo n. 127/1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si tiene conto di tale bilancio approvato ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito di ammissibilità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del D.M. 11/06/2020.

1.9. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda a valere sul D.M. 11/06/2020?
No, l’articolo 3, comma 4, lettera b), del D.M. 11/06/2020 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.10. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito), può presentare una domanda a valere sul D.M. 11 giugno 2020?
No, l’articolo 3, comma 4, lettera b), del D.M. 11/06/2020 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.11. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?
Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 del D.M. 11/06/2020.

1.12. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?
Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. Quali sono i requisiti dei progetti ammissibili e le tecnologie che devono essere sviluppate nell’ambito degli stessi?
Come previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 11/06/2020, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche nei settori dell’economia circolare di cui alle lettere da a) a f) dello stesso comma 1, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali indicate all’allegato n. 1 del medesimo D.M. 11/06/2020. I progetti devono presentare un elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità, ed essere realizzati nell’ambito delle tematiche rilevanti per l’economia circolare di cui all’allegato n. 2. al D.M. citato.

2.2. Sono ammissibili a valere sul D.M. 11/06/2020 a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare programmi volti a sviluppare soluzioni di recupero di rifiuti e scarti a fini energetici?
No, i progetti volti a sviluppare soluzioni di recupero di rifiuti e scarti a fini energetici (a titolo esemplificativo, biocarburanti, gassificazione, termovalorizzazione, etc.) non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto la tematica relativa non è ricompresa tra quelle previste alle lettere da a) ad f) dell’articolo 4, comma 1, ai “Progetti ammissibili” al bando per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

2.3. Sono ammissibili a valere sul D.M. 11/06/2020 a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare programmi volti a sviluppare soluzioni di controllo ed ottimizzazione dell’attività di flotte di mezzi di trasporto con obiettivo la riduzione di emissioni?
No, i progetti volti a ridurre le emissioni attraverso lo sviluppo di soluzioni di controllo ed ottimizzazione dell’attività di flotte di mezzi di trasporto non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto tale ambito applicativo non è ricompreso tra le tematiche previste alle lettere da a) ad f) dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 11/06/2020 relativo ai “Progetti ammissibili” al bando per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

2.4. I beni, i servizi o i processi oggetto del progetto di ricerca e sviluppo devono essere in ogni caso interni o asserviti alle attività d’impresa del proponente, o possono essere progettati e industrializzati al fine della successiva vendita? In particolare, una impresa proponente può un proporre un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato ad introdurre una innovazione di prodotto che preveda, dopo la fase di ricerca e sviluppo dei prototipi, la commercializzazione dei prodotti in oggetto?
L’articolo 4, comma 1, del D.M. 11/06/2020 non prevede una limitazione progettuale relativa alla alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti solamente interni o asserviti alle attività d’impresa del proponente, fermi restando i requisiti settoriali e tematici di ammissibilità previsti dal bando e la rispondenza delle attività progettuali alle definizioni di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del DM. 11/06/2020. Difatti, non sono ammesse attività di industrializzazione nell’ambito dei progetti a valere sul bando.

Con quale modalità è possibile inviare o caricare la comunicazione di avvio Progetto prevista dall’articolo 7, comma 1, del DD 5 agosto 2020?
La comunicazione di inizio/avvio progetto potrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo ufficiale della misura Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando nell’oggetto il protocollo relativo alla domanda presentata ottenuto al momento dell’invio es. ECC00000XX.

 

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Quali sono le agevolazioni concedibili ai Centri di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.M. che presentano domanda di agevolazioni?
Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.M. 11/06/2020, ai centri di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 2, del medesimo D.M., è concesso il finanziamento agevolato del FRI, che copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concedibile in presenza di un finanziamento bancario associato concesso da una banca finanziatrice, a tasso di mercato, per una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) delle spese ammissibili. Ai predetti centri di ricerca è concesso inoltre, in ragione della dimensione dell’impresa, il contributo alla spesa secondo le percentuali indicate al comma 2 del citato articolo 6.

3.2. Quali sono le agevolazioni concedibili agli Organismi di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del D.M. che presentano domanda di agevolazioni in qualità di co-proponenti dei progetti di ricerca e sviluppo?
Agli organismi di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.M. 11/06/2020, beneficiari delle agevolazioni in qualità di co-proponenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo D.M., è concesso, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 6 del D.M. in argomento, unicamente un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 20 per cento; tale contributo alla spesa è comprensivo dell’agevolazione sostitutiva del finanziamento agevolato, il quale non spetta a tali soggetti.

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal D.M. 11/06/2020, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 12, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia per i quali il cumulo, sulle medesime spese, è consentito nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

3.5. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare?
Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

Come previsto dall’articolo 6, comma 12, del D.M. 11/06/2020, nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al D.M. 11/06/2020 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., come indicato nella precedente FAQ 3.3.

Nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 12, non interviene, come indicato nella precedente FAQ 3.4. In tal caso il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

3.6. Le agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020 possono essere concesse separatamente, ad esempio solamente nella forma del finanziamento agevolato o solamente nella forma del contributo alla spesa?
L’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 5 agosto 2020 evidenzia che le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 sono concedibili in misura delle percentuali nominali indicate all’articolo 6 dello stesso D.M., esclusivamente in concorso tra loro a sostegno di ciascun progetto ammesso ai benefici, fatta eccezione per gli Organismi di ricerca secondo quanto indicato al comma 9 del citato articolo 6.

3.7. Il Finanziamento bancario di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 11/06/2020 può essere stipulato solo tramite le banche convenzionate, o con qualsiasi banca? Dove posso trovare l’elenco delle banche convenzionate?
Il Finanziamento bancario di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 11/06/2020 deve essere accordato da una Banca finanziatrice rientrante nella definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto D.M., e pertanto convenzionata con il Ministero dello sviluppo economico e la Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito dell’addendum alla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del citato decreto.
L’elenco delle banche convenzionate è pubblicato nella pagina dedicata di Cassa Depositi e Prestiti, anche indicata sulla pagina del sito ministeriale dedicata all’intervento di cui al D.M. 11/06/2020, ed è in continuo aggiornamento. Gli istituti bancari possono continuare ad aderire alla convenzione fino a chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, l’elenco viene aggiornato ad ogni nuova adesione.

3.8. Nell’ambito dei progetti agevolati a valere sul D.M. 11/06/2020, è possibile richiedere una garanzia pubblica a copertura del Finanziamento, comprensivo del Finanziamento bancario e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI?
No, l’insieme delle disposizioni di attivazione dell’intervento del FRI nell’ambito dei progetti a valere sul FCS attualmente in vigore escludono l’applicabilità di garanzia pubblica al Finanziamento, comprensivo del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario. Questo principio è evidenziato nella Convenzione Mise-ABI-CDP, dove si rileva che “le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario” e che trattasi di “garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito” contrattuale.

3.9. Nell’ambito dei progetti agevolati a valere sul D.M. 11/06/2020, il soggetto beneficiario può richiedere una garanzia pubblica a copertura dei propri mezzi finanziari?
Al di fuori della quota di progetto destinataria del Finanziamento di cui al D.M. 11/06/2020, che è sottoposta alle regole di attivazione del FRI nell’ambito dei progetti a valere sul FCS come stabilite nella Convenzione MiSE-ABI-CDP che escludono l’applicabilità di garanzie pubbliche come evidenziato nella FAQ 3.8, è facoltà del beneficiario attivare garanzia pubblica limitatamente ai mezzi propri e agli altri affidamenti bancari attivati.
Rimane fermo che la concessione delle agevolazioni è subordinata alla conferma della positiva valutazione di merito creditizio del soggetto proponente da parte della Banca finanziatrice convenzionata di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 11/06/2020, formalizzata in sede di concessione delle agevolazioni, e che tiene pertanto conto di tutti gli affidamenti in essere, ivi compresi gli eventuali finanziamenti accessori per i mezzi propri.
Rimane altresì fermo che ad eventuali garanzie pubbliche accessorie si applicano i limiti e le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni stabilite di cui al D.M. 11/06/2020, come evidenziate all’articolo 6, comma 12, di tale D.M. e nelle pertinenti FAQ qui pubblicate.

3.10. Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

  

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

4.1. Quali sono i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020?
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020 sono definiti nel decreto direttoriale 05/08/2020, adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato D.M.

4.1-bis I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020 stabiliti dal decreto direttoriale 05/08/2020 sono stati prorogati?
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020 definiti nel decreto direttoriale 05/08/2020, adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato D.M., sono stati prorogati con decreto direttoriale 06/11/2020.

4.1-ter Quando verranno chiusi i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul D.M. 11/06/2020? Come vengono formalizzate la chiusura dello sportello e l’esaurimento dei fondi disponibili?
L’articolo 8, comma 2, del D.M. 11/06/2020 prevede che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Con il medesimo provvedimento, come previsto nel predetto articolo, sarà quindi disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Fino a quando non è emanato il predetto provvedimento di chiusura, lo sportello di presentazione delle domande rimane aperto.

4.2. Un soggetto può partecipare a più progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare di cui al D.M. 11/06/2020? Con quali modalità?

L’articolo 7, comma 3, del D.M. 11/06/2020 prevede che ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di tale intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4 per gli Organismi di ricerca partecipanti ai progetti congiunti in qualità di co-proponenti.

Le limitazioni di cui all’articolo 7, comma 3 e comma 4, del D.M. 11/06/2020 relative alla partecipazione di un soggetto a più progetti sono previste per la partecipazione ai progetti in qualità di soggetto beneficiario attraverso la presentazione di una domanda di agevolazioni in qualità di singolo proponente o di proponente (capofila o co-proponente) partecipante ad un raggruppamento progettuale.

Le predette limitazioni non fanno riferimento al contributo dei prestatori di servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M.  11/06/2020, che possono recare prestazioni di servizi anche nell’ambito di più progetti. La valutazione istruttoria riguarda in ogni caso anche la fattibilità del progetto, che ricomprende il contributo di prestatori di servizi esterni al raggruppamento progettuale che devono essere in grado di portare avanti le attività previste anche in caso di concorso a più iniziative e di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti in cui prestano servizi. Si specifica che il chiarimento in argomento riguarda anche gli Organismi di ricerca che operino come prestatori di servizi nell’ambito di più progetti. Rimane fermo che, qualora i prestatori dei servizi siano enti pubblici o finanziati con risorse pubbliche, gli stessi sono tenuti a operare nel rispetto degli orientamenti contenuti nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01.

4.3. Qual è il numero massimo di soggetti beneficiari che possono partecipare, in qualità di co-proponenti, ad un progetto ammissibile alle agevolazioni previste dal D.M. 11/06/2020?

Il numero massimo di soggetti beneficiari che possono partecipare in qualità di co-proponenti ad un progetto si determina in ragione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera e), del D.M. 11/06/2020, che prevede che, qualora presentato congiuntamente da più soggetti, il progetto deve prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00 nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10 per cento dell’importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a 2 milioni di euro.

A titolo esemplificativo, nel caso di un progetto di importo pari a 2 milioni di euro, il numero massimo di imprese beneficiarie è 8, dal momento che ciascuna sarà tenuta a sostenere costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00.

4.4. Quali sono le modalità di presentazione della copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso richiesta dall’articolo 3 del decreto direttoriale 5 agosto 2020 a corredo della domanda di agevolazioni?
La copia del libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda dovrà essere presentata in allegato alla stessa tramite la procedura telematica prevista dall’articolo 3 del decreto direttoriale 5 agosto 2020, come stabilito dal comma 2 di tale articolo. Per quanto concerne la dimensione dell’allegato, sarà disponibile un limite di caricamento pari a 50 MB per file, con la possibilità di caricamento multiplo di più file per tale tipologia (a titolo esemplificativo: LUL parte 1.pdf, LUL parte 2.pdf, LUL parte 3.pdf).
Le imprese che non hanno ancora dematerializzato il LUL dovranno necessariamente scansionarlo e caricarlo in piattaforma secondo le modalità sopra indicate, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 5 agosto 2020.

4.4-bis In relazione alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 05/08/2020 di allegare alla domanda il Libro unico del lavoro (LUL) relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, si chiede quali siano le modalità per ottemperare alla disposizione nei casi in cui l’elevato numero dei documenti da scansionare renda inattuabile la presentazione di tutti i documenti connessi allegati richiesti, come nel caso di aziende fortemente strutturate o di imprese collegato e/o associate.
In riferimento al quesito posto, si rappresenta che è sufficiente procedere, in sede di domanda, con la trasmissione di documentazione che fornisca elementi per la valutazione dei dati contenuti nel LUL, come a titolo esemplificativo copia scansionata del LUL limitatamente all’ultima mensilità dell’ultimo esercizio chiuso, comprensivo delle copie dei cedolini di dicembre per ogni dipendente della società. Nei casi di oggettiva difficoltà all’acquisizione della documentazione richiesta, potrà allegarsi autocertificazione attestante la disponibilità del LUL, che dovrà essere garantita in azienda in caso di controllo in loco laddove richiesto. In caso di necessità, altresì, verrà richiesta in fase istruttoria la documentazione integrativa ritenuta opportuna.

4.5. Quali sono le modalità di compilazione dell’allegato n. 4 – Scheda tecnica da parte delle Università Pubbliche, con particolare riferimento ai campi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7?
Come stabilito al punto 2 dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 5 agosto 2020, l’allegato n. 4 – Scheda tecnica deve essere compilato anche dagli Organismi di ricerca, in quanto compatibile con la natura dell'ente co-proponente. In particolare, una Università pubblica potrà astenersi dalla compilazione dei punti n. 4, n. 5 e n. 7 della Scheda tecnica; al punto n. 6 dovranno essere fornite le informazioni equipollenti relative alla natura del soggetto, considerando a titolo esemplificativo la tabella di raccordo sui livelli delle qualifiche del personale dipendente riportata nella sezione 1.a.1 dell’allegato n. 1 al decreto direttoriale 5 agosto 2020 che equipara i Professori Ordinari ai livelli dirigenziali aziendali, i Professori associati ai livelli di quadro, ed i Ricercatori/Tecnici amministrativi ai livelli di impiegato/operaio.

4.6. Quali sono le modalità di compilazione della dichiarazione di cui all’allegato n. 10 relativa alle spese di sviluppo in rapporto al fatturato da parte delle Università Pubbliche e degli altri organismi di ricerca di natura pubblica?
Le informazioni richieste con l' allegato n. 10 relativo alle spese di sviluppo in rapporto al fatturato e non risultano compatibili con la natura delle Università pubbliche, e pertanto non sono richieste per tali soggetti.

4.7. Quali sono le modalità di presentazione dei piani economico-patrimoniali previsti nell’ambito del punto 3.2 della parte III dell’Allegato n. 5 al decreto direttoriale 05/08/2020?
In fase di compilazione della domanda nel portale dedicato, alla sezione “proponente – piani previsionali” i singoli proponenti dovranno fornire alcune delle indicazioni relative ai piani previsionali per i 3 anni successivi all’ultimo bilancio approvato.
In fase di caricamento degli allegati, ogni società dovrà presentare un proprio piano, coerente con la propria situazione a partire dall’ultimo bilancio approvato sino all’anno successivo alla conclusione del programma, come riportato nel punto 3.2. dell’Allegato n. 5 del DD 5/8/2020.

4.8. Le forme contrattuali di collaborazione tra i beneficiari previste dall’articolo 3, comma 3, del D.M. 11/06/2020 dovranno essere già costituite in fase di presentazione della proposta progettuale o potranno costituirsi in caso di ammissione al finanziamento?
Come stabilito al punto 8) dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 05/08/2020 che stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande, in allegato alla domanda di agevolazioni dovrà essere fornita copia dell’atto relativo alla forma contrattuale di collaborazione stabilita per il progetto, che sia tra l’altro definita secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto e firmata da tutti i soggetti contraenti. Pertanto, la forma di collaborazione dovrà essere costituita all’atto della domanda, presentando il relativo atto in allegato alla stessa. Come specificato al sub. iv) del punto 8) citato, laddove il contratto includa anche il citato mandato collettivo di rappresentanza, l’atto allegato alla domanda di agevolazioni dovrà essere autenticato. In alternativa, nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto 05/08/2020, in cui l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila è presentato in fase di concessione delle agevolazioni, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fatti salvi i casi in cui tale forma sia prevista in ragione della tipologia di strumento contrattuale utilizzato e fermo restando che l'autenticazione del contratto sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.

4.9. La procedura informatica per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, richiederà anche i documenti d’identità dei soci e, nel caso di soci persone giuridiche, dei relativi rappresentanti legali? Inoltre, se i soci dell’azienda interessata sono soggetti pubblici, come ad esempio comuni italiani, che tipo di informazioni sono richieste?
I documenti di identità dei soci dovranno essere trasmessi a corredo della eventuale dichiarazione da fornire di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 05/08/2020 e secondo quanto previsto dalla vigente normativa Antimafia.

4.10. Quali sono i termini e le modalità di presentazione delle attestazioni di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario richiesta di cui all’articolo 3, comma 1, del D.D. 5 agosto 2020?

L’articolo 1, comma 2, del D.D. 7 dicembre 2020 ha previsto la possibilità di ottenere le attestazioni di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario di cui all’articolo 3, comma 1, del D.D. 5 agosto 2020 entro e non oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda di agevolazioni, presentandole al soggetto gestore Invitalia entro il medesimo termine a completamento della domanda presentata, pena la decadenza della stessa. Come indicato sulla pagina del sito di Invitalia dedicata alla presentazione delle istanze, le predette attestazioni devono essere inviate via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando nell’oggetto il codice di domanda ottenuto al momento dell’invio.
Ogni ulteriore informazione a riguardo è disponibile sulle pagine del sito di Invitalia dedicate alla misura.

4.11. Se la domanda presentata non può essere completata con l’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario richiesta di cui all’articolo 3, comma 1, del D.D. 5 agosto 2020, cosa succede?

Le imprese richiedenti hanno obbligo di presentare l’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, come evidenziato dalla FAQ n. 4.10. Nel caso in cui la predetta attestazione non venga presentata entro il predetto termine, la domanda decade, come stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.D. 07/12/2020. A seguito della decadenza della domanda, nelle more di apertura dello sportello ancora attiva, le imprese possono ripresentare una nuova domanda di agevolazione.

4.12. Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’articolo 7, comma 5, del D.M. 11/06/2020, comprensiva dell’attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario, resa dalla Banca finanziatrice del singolo proponente e redatta in conformità con il modello definito nella Convenzione, è possibile sostituire la Banca finanziatrice?

Sì, è possibile cambiare Banca finanziatrice successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni secondo le modalità stabilite dall’articolo 7, comma 5, del D.M. 11/06/2020 e successive disposizioni applicative, allegando nuova attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario resa da un istituto convenzionato. La sostituzione della Banca finanziatrice con altro soggetto convenzionato non altera i termini previsti per la presentazione della successiva sintesi di delibera di Finanziamento bancario di cui all’articolo 9, comma 2, del D.M. 11/06/2020. La sostituzione della Banca finanziatrice non è in ogni caso consentita a seguito della presentazione, da parte dell’impresa beneficiaria, della sintesi di delibera di Finanziamento bancario ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.M. 11/06/2020.

 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. Nel caso degli Organismi di ricerca, ai fini della copertura dei costi progettuali, è ammissibile la valorizzazione del costo del personale strutturato?
Rientrano tra i costi ammissibili previsti dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 11/06/2020 quelli relativi al personale dipendente del soggetto proponente. Secondo quanto specificato nell’allegato n. 2 al decreto attuativo 05/08/2020, recante i criteri per la determinazione dei costi ammissibili e le modalità di rendicontazione, la voce “Personale dipendente” comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Come previsto dal comma 5 del citato articolo 5, sono ammissibili unicamente costi riferiti a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

5.2. I centri di ricerca e gli organismi di ricerca di cui rispettivamente alle lettere c) e p) dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 11/06/2020 possono prestare i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto D.M. 11/06/2020?
I centri di ricerca e gli organismi di ricerca di cui rispettivamente alle lettere c) e p) dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 11/06/2020, che non siano soggetti beneficiari proponenti o co-proponenti del progetto in argomento secondo quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo D.M., possono partecipare alle attività di ricerca e sviluppo previste dallo stesso in qualità di prestatori dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M. 11/06/2020. I relativi costi sono ammissibili nel rispetto delle restanti disposizioni dell’articolo 5 del D.M. 11/06/2020 e dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), dell’allegato n. 2 al decreto direttoriale 05/08/2020.

5.3. I soggetti in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, quali ad esempio soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale e società partecipate, possono fornire servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul D.M. 11/06/2020?
Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 05/08/2020, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”. Per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi” del soggetto proponente, in particolare in relazione ai costi del personale.
Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato”.

5.4. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.M. 11/06/2020 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori del territorio nazionale?
Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi nelle unità produttive localizzate nel territorio nazionale indicate nella domanda di agevolazioni, essi possono essere resi da prestatori di servizi con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.

5.5. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?
I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal D.M. 11/06/2020 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) del D.M., la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera t) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 05/08/2020, e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

5.6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali?
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.M. 11/06/2020, il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

5.7. I costi relativi ai titolari di borse di dottorato e di borse di ricerca rientrano tra quelli ammissibili per il personale nell’ambito dell’intervento agevolativo di cui al D.M. 11/06/2020?
I costi relativi ai titolari di borse di dottorato e di borse di ricerca non rientrano tra le spese del personale ammissibili nell’ambito dell’intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare. Tali costi non sono difatti compresi tra le voci di costo previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M. 11/06/2020, e specificati all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 05/08/2020, che prevede che sono ammissibili i costi relativi al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto.

5.8 È ammissibile la partecipazione, nell’ambito di un progetto, dello stesso soggetto sia come prestatore di servizi sia come proponente (capofila o co-proponente) del medesimo progetto?
No, in quanto non sono ammesse nell’ambito di un progetto le prestazioni di servizi dei medesimi soggetti proponenti dello stesso. Come indicato al paragrafo 1.c) dei criteri per la determinazione dei costi ammissibili di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 05/08/2020, l’acquisizione dei servizi o dei beni immateriali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), deve difatti avvenire da fonti esterne.

 

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