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Domande e risposte sul Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”
(Decreto 5 marzo 2018)

PROCEDURA NEGOZIALE

 

Indice delle domande frequenti

  1. Soggetti ammissibili
  2. Progetti ammissibili
  3. Agevolazioni concedibili
  4. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali
  5. Spese e costi ammissibili


1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del DM 5 marzo 2018, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. s) del DM 5 marzo 2018.

I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DM 5 marzo 2018, fino ad un numero massimo di cinque co-proponenti.

Possono, inoltre, partecipare, in qualità di co-proponenti, alla realizzazione di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca come definitivi dall’articolo 1, comma 1, lett. v) del DM 5 marzo 2018 e, solo per le proposte relative al settore applicativo “Agrifood”, le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

1.1.bis Le proposte progettuali presentate congiuntamente devono prevedere la presenza di almeno due soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 27 settembre 2018?

No, le proposte progettuali presentate congiuntamente, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti, devono prevedere la presenza di un capofila tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 27 settembre 2018 e di uno o più soggetti co-proponenti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 3.

1.2. Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 4, comma 1, del DM 5 marzo 2018.

1.3. Le imprese agricole possono essere beneficiarie delle agevolazioni? Quali requisiti devono possedere alla data di presentazione della proposta?

Le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. possono partecipare esclusivamente per la realizzazione di un progetto congiunto inerente il settore applicativo “Agrifood” e devono rispettare i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, ivi inclusi la costituzione in forma societaria e l’adozione della contabilità ordinaria.

1.4. Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

No, l’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto direttoriale 27 settembre 2018 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della proposta progettuale non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.4.bis Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare (accordo di ristrutturazione del debito), può presentare una proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

No, in quanto l’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto direttoriale 27 settembre 2018 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della proposta progettuale non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

1.5. I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal DM 5 marzo 2018 e dall’articolo 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

1.6. Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 5 marzo 2018 - Capo II (Procedura negoziale) qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un’altra domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

1.7. Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una proposta progettuale ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II Procedura Negoziale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

1.8. Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?

Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

1.9. I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

1.10. Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

1.10.bis Una rete-soggetto iscritta al Registro delle imprese ed avente soggettività giuridica rientra tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018?

Sì, fermo restando il rispetto da parte di tale rete-soggetto di tutti i requisiti soggettivi previsti dal DM 5 marzo 2018 e dall’articolo 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, ed il rispetto del disposto dell’articolo 5, comma 1 del predetto decreto direttoriale il quale prevede che sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e pagati dallo stesso (in tal caso, pertanto, i soli costi sostenuti e pagati dalla rete avente soggettività giuridica e beneficiaria delle agevolazioni).

1.11. Un Organismo di ricerca può partecipare in forma congiunta a più proposte progettuali?

Sì. Le disposizioni attuative dell'intervento di cui al DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) non prevedono limitazioni a riguardo, fermo restando che il Soggetto gestore procederà in sede di istruttoria a valutare la capacità tecnico-organizzativa e di realizzazione della proposta progettuale da parte del soggetto proponente.

 

2. Progetti ammissibili


2.1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 Capo II (Procedura negoziale), quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

Ferma restando la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili indicate nell’allegato n. 3 del DM 5 marzo 2018, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale dello stesso DM, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto DM 5, devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) o nelle Regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto).

2.2. Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?

No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale.

2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?

Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DM 5 marzo 2018, possono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.

2.4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 - Capo II (Procedura negoziale), i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della proposta progettuale dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della proposta progettuale. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implicano la disponibilità delle unità locali coinvolte, nel piano di sviluppo (allegato 8 al decreto direttoriale 27 settembre 2018) presentato unitamente alla domanda di agevolazioni dovranno comunque essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti, ivi inclusi quelli inerenti la concreta capacità di acquisire la disponibilità dell’unità locale o delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente).

2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della proposta progettuale?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d) del decreto direttoriale 27 settembre 2018, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della proposta progettuale e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto direttoriale 27 settembre 2018 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.7. Una proposta progettuale può riguardare più settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente?

No. ciascuna proposta progettuale può riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” o “Scienze della vita.

2.8. Una proposta progettuale può prevedere più progetti di ricerca e sviluppo? A quali tematiche devono essere riferiti?

Si, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018, la proposta progettuale può prevedere la realizzazione di uno o più progetti di ricerca e sviluppo.

Ciascuno dei progetti ammissibili alle agevolazioni deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali individuate nell’allegato n. 1 del DM 5 marzo 2018.

Ciascuno dei progetti, inoltre, deve riguardare, nell’ambito del settore applicativo afferente la proposta progettuale, solo una delle aree tematiche (indicate con SN nelle “Indicazioni di dettaglio relative ai settori applicativi dei progetti di ricerca e sviluppo” di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 27 settembre 2018”). Nell’ambito delle singole aree tematiche è possibile individuare una o più sotto-tematiche.

2.9. Nel caso in cui il consorzio o la società consortile opera, secondo quanto previsto dal proprio statuto, attraverso il personale e le strutture dei consorziati, sono ammissibili le spese e i costi sostenuti dai consorziati per la realizzazione del progetto? Quali sono le modalità di rendicontazione? Devono essere evidenziati in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Come previsto dall’articolo 5, comma 1 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Tale disposizione deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo all’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che prevede che le spese ammissibili devono essere sostenute e pagate dal beneficiario nell'attuazione delle operazioni. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi sostenuti dal Consorzio titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni, fermo restando che i singoli consorziati, qualora eroghino un servizio al Consorzio riguardante il progetto agevolato, possono emettere una fattura al Consorzio stesso che, nel rispetto delle condizioni previste in merito alla rendicontazione dei costi, può essere ammissibile alle agevolazioni.

Inoltre, in fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 8 al decreto direttoriale 27 settembre 2018) indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati.

2.10. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un Organismo di ricerca?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto direttoriale 27 settembre 2018, i progetti di ricerca e sviluppo presentati congiuntamente da più soggetti devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il dieci per cento dei costi complessivi ammissibili se impresa di grande dimensione, e almeno il cinque per cento in tutti gli altri casi, ivi compresi gli Organismi di ricerca.

2.11. Come viene effettuata la verifica di natura tecnica della proposta progettuale da parte del Soggetto gestore?

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 il Soggetto gestore è tenuto, entro 20 giorni dalla ricezione della proposta progettuale, ad effettuare una valutazione di natura tecnica in merito agli elementi elencati al comma 1 del medesimo articolo.

La valutazione della proposta progettuale avviene secondo le modalità indicate nella “Nota di trasmissione al soggetto gestore” del 27 novembre 2017 e nei relativi allegati, pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione relativa agli “Accordi per l’innovazione”.

2.12. Successivamente alla presentazione di una proposta progettuale a valere sulla procedura negoziale di cui al Capo II del DM 5 marzo 2018, è possibile cambiare una delle unità produttive di svolgimento del progetto?

Successivamente alla presentazione della proposta progettuale secondo le disposizioni dell’articolo 7 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, e prima della sottoscrizione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto citato, è possibile cambiare una unità produttiva di svolgimento del progetto solo ed esclusivamente nell’ambito della medesima regione o, se del caso, della medesima provincia autonoma. La variazione è ammissibile previo assenso del Ministero e delle regioni/provincie autonome ovvero delle altre amministrazioni interessate nonché a seguito della valutazione tecnica del Soggetto gestore eventualmente richiesta dal Ministero.

Successivamente alla stipula dell’Accordo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 ed il limite sopra esposto relativo allo spostamento dell’unità produttiva di svolgimento del progetto solo ed esclusivamente nell’ambito della medesima regione/provincia autonoma, ogni variazione deve essere sottoposta per approvazione al Comitato tecnico per l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi istituito in capo all’Accordo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, lettera l) del decreto direttoriale 27 settembre 2018 ed oggetto di una valutazione tecnica integrativa del Soggetto gestore. 

2.13. A seguito della firma dell’Accordo, quali sono gli impegni dei soggetti sottoscrittori?

Come previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, nell’Accordo sono indicati, tra l’altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori. In particolare, nello svolgimento delle attività di propria competenza, i soggetti firmatari si impegnano a: a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nell’ Accordo; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell’Accordo; d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nell’ Accordo per la realizzazione degli interventi da realizzare; e) rispettare gli eventuali ulteriori specifici impegni previsti dall’Accordo.

Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’Accordo prevede delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. In particolare, è prevista la decadenza dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell’attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto. Inoltre le Amministrazioni firmatarie dell’Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l’impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati nell’ambito dell’Accordo.

2.14. Ai fini della valutazione dell’elemento “Qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di prestatori di servizi?

Le prestazioni di servizi di consulenza degli Organismi di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto direttoriale 27/09/2018, vengono valutate soltanto se l’ammontare complessivo delle collaborazioni degli Organismi stessi sia almeno pari al dieci per cento del costo ammissibile di domanda del progetto (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da 2 Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto).

 

3. Agevolazioni concedibili


3.1. Qual è la misura delle agevolazioni concedibili ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

Le agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo II e dal successivo decreto direttoriale 27 settembre 2018 possono essere concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura minima del 20% dei costi agevolabili, e, ove previsto dall’accordo, del finanziamento agevolato, nella eventuale misura massima del 20% dei costi agevolabili. Il contributo alla spesa o, in alternativa, il finanziamento agevolato, può essere oggetto di intervento aggiuntivo da parte della regione/provincia autonoma con un’ulteriore misura almeno pari al 3%. In tal caso il Ministero incrementa il proprio contributo alla spesa di una misura pari a quella apportata dalla regione/provincia autonoma.

3.2. Come sono definite le agevolazioni concedibili ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale)?

Le agevolazioni sono definite nel corso della procedura di cui agli articoli 8 e successivi del decreto direttoriale 27 settembre 2018. Secondo tale procedura, nel caso in cui si concludano con esito positivo la verifica di natura tecnica e la successiva fase di interlocuzione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, alla quale partecipa anche l’impresa proponente, si procede alla sottoscrizione dell’Accordo, nel quale sono indicati tra gli altri la misura e la forma delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo da realizzare, articolate per ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Le agevolazioni sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti definitivi di ricerca e sviluppo, alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore e alla concessione da parte del Ministero secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

3.3. E’ possibile sottoscrivere un Accordo per l’innovazione ai sensi del DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) in assenza del cofinanziamento regionale?

Sì. L’articolo 8, comma 7 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 prevede la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, nel caso in cui la verifica di natura tecnica di cui al medesimo articolo 8, comma 1 si concluda con esito positivo, anche in assenza del cofinanziamento della regione. In tale caso, ai fini della determinazione del contributo diretto alla spesa, non viene riconosciuta la quota aggiuntiva del Ministero equivalente a quella che avrebbe dovuto rendere disponibile la regione o la provincia autonoma in caso di cofinanziamento.

3.4. Gli Organismi di ricerca posso ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato?

No. Gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato. Qualora l’Accordo per l’innovazione preveda agevolazioni anche sotto forma del finanziamento agevolato, per gli Organismi di ricerca è concesso un ulteriore contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi nel limite del 3 per cento, in ragione della misura del finanziamento agevolato previsto dall’Accordo, e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 e delle risorse finanziarie disponibili.

3.5. Le agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) possono essere erogate in anticipazione?

Ai sensi di quanto indicato dall’articolo 13, comma 5, del decreto direttoriale del 27 settembre 2018, la prima quota può essere erogata a titolo di anticipazione solo qualora sia previsto dall’Accordo per l’innovazione. In tale caso l’anticipazione è definita nel limite massimo del 30% delle agevolazioni concesse ovvero per l’intero finanziamento agevolato e viene erogata, in favore di imprese di ogni dimensione, solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.

3.6. Le agevolazioni concesse a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) sono cumulabili con altre agevolazioni? In particolare, sono cumulabili con le agevolazione relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014?

Le agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 6 dello stesso, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Si ricorda che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato.

In particolare, le agevolazioni in esame risultano fruibili insieme al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). Infatti, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E stabilisce che “…costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014”.

3.6.bis Le agevolazioni concesse a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) sono cumulabili con le agevolazioni relative al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 198 e seguenti, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019?

Nel caso in cui il credito d’imposta sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, del D.M. 05/03/2018, che prevedono la possibilità di cumulo dei benefici fiscali costituenti aiuti di Stato con le agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 medesimo unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.; al contrario, nel caso in cui il credito d’imposta non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il cumulo con le agevolazioni in esame è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Pertanto, il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 160 del 27/12/2019, può essere cumulato con le agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 nel limite dei costi sostenuti laddove tale beneficio fiscale sia ottenuto nelle modalità di cui ai relativi commi da 199 a 206 dell’art. 1 della legge n. 160/2020 come misura fiscale di carattere generale non classificabile come aiuto di Stato. Il cumulo non è invece consentito nella forma predetta nel caso in cui il beneficio del credito d’imposta in argomento sia ottenuto secondo le modalità previste dall’articolo 244 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 17/07/2020, n. 77, per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017; tale forma del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che prevede una maggiorazione dell’aliquota, costituisce, come previsto dal comma 2 del citato art. 244, aiuto di Stato che si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento GBER n. 651/2014 della Commissione. Di conseguenza, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 05/03/2018 con il credito d’imposta legge n. 160/2020 che sia ottenuto, secondo le modalità di cui all’art. 244 del decreto-legge n. 34/2020 convertito, per attività di ricerca e sviluppo condotte nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste dall’art. 25 del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.7. Le agevolazioni concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?

Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse nell’ambito dell’intervento del Fondo crescita sostenibile con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul Fondo crescita sostenibile, come disciplinate dalle disposizioni che regolano l’intervento ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle del Fondo per la crescita sostenibile.

 

 

4. Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali

4.1. Quali sono le modalità per richiedere le agevolazioni a valere sul DM 5 marzo 2018 secondo la Procedura negoziale di cui al Capo II?

La procedura negoziale di cui al Capo II del DM 5 marzo 2018 si articola nelle fasi di presentazione della proposta progettuale, definizione dell’Accordo per l’innovazione e presentazione dei progetti definitivi di ricerca e sviluppo, disciplinate rispettivamente dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

4.2. Quali sono le modalità e i termini per la presentazione delle proposte progettuali?

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, una proposta progettuale redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al medesimo decreto direttoriale, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4.

Come stabilito dall’articolo 7, comma 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, la proposta progettuale e la documentazione allegata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 27 novembre 2018, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo II – Accordi per l’innovazione”. Le attività inerenti alla redazione della proposta progettuale e della documentazione da allegare possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione della proposta progettuale stessa. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel predetto sito a partire dal 5 novembre 2018.

4.3. Come viene richiesta la partecipazione della regione al cofinanziamento delle proposte progettuali a valere sul DM 5 marzo 2018 - Capo II (Procedura negoziale)?

Il Ministero, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, avvia la fase di interlocuzione con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, trasmettendo ai soggetti interessati copia della proposta progettuale al fine di consentire la valutazione della validità strategica della proposta progettuale stessa e la disponibilità al cofinanziamento dell’iniziativa. In ogni caso la fase di negoziazione di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 si attiva esclusivamente nel caso in cui la verifica di natura tecnica di cui al comma 1 del predetto articolo 8, si concluda con esito positivo.

4.4. E’ possibile presentare una proposta progettuale a valere sulle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo II (Procedura negoziale) e una domanda di agevolazioni a valere sulle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 – Capo III (Procedura a sportello)?

Sì. Nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni operative, è possibile presentare una domanda a valere sulla procedura negoziale e una domanda a valere sulla procedura a sportello, fermo restando che i progetti presentati devono prevedere, pena l’inammissibilità degli stessi, distinte e autonome attività di ricerca e sviluppo.

4.5. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? E’ prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto dall’articolo 9, comma 1 del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

4.6. Quali sono le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti definitivi, una volta che sia stato sottoscritto un Accordo a valere sul DM 5 marzo 2018 - Capo II (Procedura negoziale)?

I progetti definitivi e la documentazione indicata all’articolo 9, commi 1 e 2 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, devono essere redatti e presentati in via esclusivamente telematica, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (htps://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta di agevolazioni a valere sulla misura “Decreto ministeriale 5 marzo 2018 – Capo II – Accordi per l’innovazione”.

I termini per la presentazione dei progetti definitivi al Soggetto gestore sono stabiliti dall’Accordo stesso; solitamente è previsto un tempo massimo di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, eventualmente riducibile a 3 mesi in presenza di ulteriori vincoli e scadenze di interesse regionale/nazionale/comunitario.

4.7. Il soggetto che presenta una proposta progettuale a valere sul DM 5 marzo 2018 - Capo II (Procedura negoziale) come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo al momento della presentazione dei progetti definitivi di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda di cui all’allegato n. 5 del decreto direttoriale 27 settembre 2018. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4.8. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila deve essere presentato in sede di presentazione dei progetti definitivi di ricerca e sviluppo, unitamente alla domanda di agevolazioni, come riportato nell’allegato n. 6 al decreto direttoriale 27 settembre 2018. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 4, comma 3, lettera c) del DM 5 marzo 2018, pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre, dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

4.9. E’ prevista una data di chiusura per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul DM 5 marzo 2018 – Capo II (procedura negoziale)?

No, non è prevista una data di chiusura dello sportello, fermo restando che il Ministero procederà a comunicare tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella GURI e nel proprio sito internet, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali, anche con riferimento ad uno specifico settore applicativo “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, ad una specifica area territoriale o ad una combinazione degli stessi.

In ogni caso, le proposte progettuali sono ammesse alla fase di valutazione di natura tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale 27 settembre 2018 solo nei limiti della dotazione finanziaria disponibile per settore applicativo “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, per area territoriale o per una combinazione degli stessi.

4.10. E’ previsto uno specifico documento per gli Organismi di ricerca in sostituzione del piano industriale da presentare ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 e secondo il modello di cui all’allegato n. 4?

No, anche gli Organismi di ricerca devono presentare un documento conforme a quello di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 27 settembre 2018 inserendo le informazioni coerenti con la specifica attività svolta dall’Organismo di ricerca. Nel caso di progetto congiunto, come riportato nelle parti I e II dell’allegato medesimo, le informazioni richieste devono essere fornite per singolo soggetto proponente, ivi compresi gli Organismi di ricerca.

4.11. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sul DM 5 marzo 2018 secondo la Procedura negoziale di cui al Capo II?

No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la proposta progettuale, i progetti esecutivi e i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli e devono essere riportati i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.

4.12. E' possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nella scheda tecnica allegata alla proposta progettuale ovvero nel piano di sviluppo a valere sul DM 5 marzo 2018 secondo la Procedura negoziale di cui al Capo II?

Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente “proposta progettuale” disponibile nella piattaforma per la presentazione delle istanze.

 

5. Spese e costi ammissibili

5.1. Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?

No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

5.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul Capo II del DM 5 marzo 2018 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 2 al decreto direttoriale 27 settembre 2018, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 27 settembre 2018, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1).

5.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 5 marzo 2018 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi nelle unità produttive localizzate nelle aree previste dal Capo II del DM 5 marzo 2018 per la procedura negoziale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.

5.4. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente è impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

5.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.

5.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal decreto direttoriale 27 settembre 2018 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera u) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del decreto direttoriale 27 settembre 2018 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 27 settembre, e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

5.7. Considerata l’obbligatorietà dell’emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019, nei casi di impossibilità ad acquisire le stesse provviste di indicazione CUP e dicitura PON, si richiede se l’indicazione del solo CUP nella causale di pagamento possa essere sufficiente anche ai fini dell’obbligo di timbratura PON previsto dalla normativa di riferimento. 

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si ribadisce quanto disciplinato nei “criteri per la determinazione dei costi e disposizione inerenti alle modalità di rendicontazione”, ovvero che i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, devono riportare l’indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………”.

In alternativa alla predetta modalità, il soggetto beneficiario può indicare i dati sopra riportati (CUP e la dizione “finanziamento a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3 PON Imprese e competitività 2014 – 2020 importo rendicontato €…………)” direttamente nelle causale dei pagamenti. In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Tuttavia, nel caso di fatturazione elettronica, nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi sia dell’indicazione del CUP che della dicitura PON, al fine di escludere il rischio di doppio finanziamento delle spese, si ritiene comunque sufficiente, sebbene non vada considerata “la migliore prassi”, anche un’indicazione più sintetica, che contempli obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

5.7bis Nei casi di fatturazione elettronica o di conservazione sostitutiva digitale dei documenti contabili, si richiede quale documentazione debba essere presentata per la verifica dell’apposizione del cup o della dicitura pon, in presenza di procedura prevista dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 52/e/2010, tramite il c.d. “timbro elettronico” (o virtuale)

Nei SAL intermedi è possibile produrre una Dsan attestante la conservazione in forma digitale dei titoli di spesa, e l’annullamento degli stessi con il CUP o la dicitura PON tramite timbro virtuale, al fine di consentire di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa e l’univocità di riferimento delle timbrature per ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto. Nella Dsan deve essere esplicitata anche la relativa metodologia di archiviazione.
La Dsan dovrà contenere (o prevedere in allegato) la lista delle fatture e dei relativi riferimenti di univocità prodotti dal sistema di archiviazione/timbratura. In sede di controllo amministrativo documentale, potrà essere acquisito il Registro protocolli timbri del soggetto beneficiario all’interno del quale viene ricercata la fattura oggetto di verifica, o documento equipollente. L’immodificabilità del titolo di spesa e l’univocità di riferimento del timbro elettronico saranno verificati presso la sede de beneficiario nel corso dei controlli in loco.
In ogni caso, la conservazione sostitutiva digitale e timbratura virtuale devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia, da parte di società terze rispetto al beneficiario, certificate ed accreditate presso gli enti competenti laddove previsto dalle disposizioni applicabili; l’apposizione del CUP ovvero della dicitura prevista dalle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo per assicurare il rispetto dell’obbligo di timbratura deve avvenire nell’ambito della procedura prevista dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E/2010 tramite modalità certificate di c.d. “timbro virtuale”, che consentano di riscontrare l’immodificabilità dei titoli di spesa, di verificare l’univocità di riferimento delle timbrature effettuate e di ricondurre il titolo di spesa in modo inequivocabile al progetto.

5.8. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

5.9. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28/2/2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dal Bando.

 

Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

 

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