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(ISO 50001 e soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. 102/2014)

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014, deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per tutta la durata delle stesse.

Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020.

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