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La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (Decreto-legge 18/2020) si applica anche alla Nuova Sabatini


In linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti. La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce modificazione.

 

Per maggiori informazioni

Beni strumentali ("Nuova Sabatini")

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