Enti di diritto privato controllati
Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2021
La definizione corrisponde alla categoria denominata “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Per essi si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
ENTI DI DIRITTO PRIVATO
SOCIETÀ
- GSE S.p.A. – GESTORE SERVIZI ENERGETICI
GSE é una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 79/99, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico e gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico.
Scheda - Funzioni attribuite e attività svolte
Consiglio di Amministrazione
-
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. – GIA’ SVILUPPO ITALIA S.P.A.
Tale società, avendo emesso un prestito obbligazionario su mercato regolamentato (deliberato dall’assemblea il 20.12.2016 ed emesso il 20.7.2017), è da considerare “società quotata” ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto risulta esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza ai sensi dell’art.2-bis, comma 2 lett. b) e art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013..
Scheda - Funzioni attribuite e attività svolte
Consiglio di Amministrazione