TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 

Testo del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78  (in  Supplemento
ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  140
del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto
2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla  pag.  1),
recante: «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371) 
(GU n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)
 
 Vigente al: 14-8-2015  
 
                             (( Art. 12 
 
 
                    Zone franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o  centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto,  Medolla,  San
Prospero, San Felice sul Panaro,  Finale  Emilia,  comune  di  Modena
limitatamente ai centri abitati  delle  frazioni  di  la  Rocca,  San
Matteo, Navicello  e  Albareto,  Cavezzo,  Concordia  sulla  Secchia,
Mirandola,  Novi  di  Modena,  S.  Possidonio,   Crevalcore,   Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di cui  al  comma  1  con  le  seguenti
caratteristiche: 
  a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi  di  quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita'  produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
  b) appartenere ai seguenti settori di attivita',  come  individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96; 
  c) essere gia' costituite alla data di  presentazione  dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma  8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014; 
  d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca,  ai
sensi di quanto previsto dal comma 4; 
  e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   Stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  2  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7,  delle  seguenti
agevolazioni: 
  a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante  dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona  franca  di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun  periodo  di  imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo  svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; 
  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive  del
valore   della   produzione   netta   derivante   dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al  comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta; 
  c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al  comma  1,  posseduti  e  utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I  comuni  di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per  cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  al  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11  luglio  2013,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221.
))