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ALL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. – INVITALIA

E, p.c.  ALLE IMPRESE INTERESSATE

Oggetto: Disciplina dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. Chiarimenti in merito all’applicazione della normativa.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha previsto, all’articolo 3, il rifinanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni e di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento, al comma 4 del predetto articolo 3 è demandato al Ministro dello sviluppo economico il compito di provvedere, con proprio decreto, a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo.

In applicazione di tale norma, è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 aprile 2014, n. 97. Tale decreto sostituisce pertanto la normativa precedente, contenuta nel decreto interministeriale 24 settembre 2010, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 e nella circolare 16 giugno 2011, n. 21364, come modificata dalla circolare 29 marzo 2013, n. 11345.

Al fine di fornire indicazioni in merito all’applicazione della richiamata nuova normativa, la presente circolare contiene alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni, nonché alle modalità e alla tempistica per la presentazione delle domande di agevolazioni.

1.Definizione delle modalità per la presentazione delle domande

L’articolo 9, comma 1, del decreto 14 febbraio 2014 prevede che lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda di agevolazioni nonché la documentazione da allegare alla domanda stessa siano definiti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico. Tali indicazioni saranno definite nell’ambito del provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 14 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, a decorrere dalla medesima data, 28 aprile 2014, è sospesa la presentazione di nuove domande di accesso alle agevolazioni, che potranno essere presentate dalle imprese e ricevute da codesta Agenzia solo successivamente all’emanazione del predetto provvedimento direttoriale. Eventuali domande pervenute tra il 28 aprile 2014 e la data della presente circolare sono restituite alle imprese istanti.

2.Domande in corso di istruttoria


L’articolo 34, comma 1, del decreto 14 febbraio 2014 prevede che le disposizioni contenute nello stesso decreto si applicano anche alle domande che alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale risultano in corso di istruttoria, in quanto compatibili con lo stato del relativo procedimento. A tal riguardo si sottolinea che, come previsto dal richiamato articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, la finalità della riforma dello strumento del contratto di sviluppo, definita con il decreto 14 febbraio 2014, è quella di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni e di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento. Pertanto, tenuto conto dei termini ravvicinati imposti dalla disciplina comunitaria ai fini della deliberazione delle agevolazioni e della conseguente avanzata fase istruttoria delle domande, si ritiene che codesta Agenzia debba, in via generale, continuare ad applicare, per ragioni di correntezza amministrativa, la previgente normativa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 14 febbraio 2014 con riferimento a tutti i casi in cui si verifichi una situazione di maggior favore per le imprese richiedenti in termini di riduzione dei tempi e/o di semplificazione del procedimento amministrativo.

3.Disposizioni transitorie


Le domande presentate successivamente all’emanazione del provvedimento direttoriale di cui al punto 1 per le quali, alle date indicate nell’articolo 34, comma 2, del decreto 14 febbraio 2014, la relativa attività istruttoria non è ancora completata e, pertanto, non sono state concesse le agevolazioni, sono ammissibili solo in quanto compatibili con le nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea per il nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Al fine di accertare tale compatibilità, l’Agenzia può richiedere integrazioni e chiarimenti rispetto alla documentazione presentata unitamente alla domanda di agevolazioni.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
(Firmato Sappino)

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