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Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

  • Il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa
  • Vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio
  • Vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari
  • Si promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale
  • Sono violate le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative all'invio della documentazione

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