Domande e risposte su Centri di competenza ad alta specializzazione
(Decreto direttoriale 29 gennaio 2018)
- Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
I centri di competenza costituiti e costituendi, secondo la definizione di cui all’art. 1 lett. g) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018, nella forma del partenariato pubblico privato (come definito dalla lett. d) del decreto medesimo) in cui vi sia almeno un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al capofila) ed una o più imprese (ed eventualmente altri operatori economici) sempre che il numero dei partner pubblici non superi la misura del 50% dei partner complessivi. Nel caso in cui un centro di competenza non sia ancora formalmente costituito, il “soggetto proponente” sarà, di regola, l’organismo di ricerca capofila, in nome e per conto di tutti i membri dell’istituendo partenariato pubblico privato. - Per quanto attiene alla composizione del partenariato, visto che il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi, cosa si intende per “partner complessivi”: i soggetti pubblici e privati che compongono il centro di competenza o anche le imprese che presentano i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale ?
Per partner complessivi si intendono i soggetti pubblici e privati che compongono il partenariato pubblico-privato costituito in centro di competenza e non anche le imprese che presenteranno i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. - Quali sono le forme giuridiche ammissibili per la costituzione di un centro di competenza?
Il centro di competenza deve essere costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, in forza di un contratto, sia tipico che atipico, che rispetti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018.
- E’ possibile optare per una chiamata pubblica a manifestare interesse come modalità di selezione del partner privato ai fini della costituzione di un partenariato pubblico-privato?
Si, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica. - I soggetti privati che faranno parte del costituendo centro di competenza devono essere necessariamente selezionati dal partner pubblico con procedura a evidenza pubblica?
Sì. - E’ possibile che una stessa impresa partecipi alla costituzione di più centri di competenza diversi?
Sì. Una stessa impresa può far parte di più centri di competenza. - Un ente di ricerca può partecipare a più domande per la costituzione di centri di competenza diversi?
Tecnicamente è possibile. - Le Università possono partecipare a più domande per la costituzione di centri di competenza diversi?
Tecnicamente è possibile. - La domanda volta a conseguire le agevolazioni di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018 deve essere presentata dall’organismo di ricerca o da una struttura interna al medesimo?
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal rappresentante legale del centro di competenza, se costituito, o dell’organismo di ricerca proponente, come risulta dalla disciplina di riferimento e nel rispetto della struttura organizzativa interna dell’organismo medesimo. - Un’associazione no profit può partecipare al bando ed essere capofila?
Un’associazione no profit può partecipare al bando in qualità di “partner” del centro di competenza costituito nella forma del partenariato pubblico-privato ma non può essere capofila. - Quali sono le modalità ammissibili con cui le Regioni possono formalizzare la partecipazione al partenariato?
La Regione, come ogni altro soggetto pubblico, può partecipare al partenariato in sede di costituzione dello stesso nel rispetto della normativa vigente in materia. L’organismo di ricerca proponente/centro di competenza costituito, in sede di presentazione della domanda di cui all’allegato A, dovrà dettagliare la composizione del partenariato indicando i partner pubblici e/o privati (diversi da organismi di ricerca e/o imprese) e i relativi dati identificativi. - Quali sono le modalità con cui le Regioni possono promuovere il partenariato ai sensi dell’art. 10, comma 3, n. 2) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018?
Le Regioni possono attestare, per iscritto, la coerenza del programma di attività del centro di competenza con le priorità strategiche e le politiche regionali in tema di Industria 4.0 nonché con iniziative analoghe nell’ambito dell’aggregazione e del consolidamento delle strutture a supporto del trasferimento tecnologico, al fine di integrare il criterio preferenziale di cui all’art. 10, comma 3, n. 2) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018.
- Un soggetto giuridico già costituito nella forma del partenariato pubblico-privato può presentare domanda per la costituzione di un centro di competenza?
No, perché il contratto costitutivo deve essere finalizzato alla realizzazione di un centro di competenza ad alta specializzazione e deve essere conforme a quanto disposto all’art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018. - Quali caratteristiche deve avere il programma di attività del centro di competenza per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto?
Il programma di attività deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 e, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0. -
Nella domanda deve essere indicata la sede del centro di competenza non ancora costituito?
Si, in particolare va dettagliatamente compilata la sezione 1 paragrafo 1 dell’allegato C fornendo indicazioni su organizzazione, management, risorse e strutture (in particolare ove è ubicato il centro cioè la sede ed eventuali altre strutture di riferimento ad esso connesso) etc.
- I costi eventualmente sostenuti per l’effettuazione della procedura ad evidenza pubblica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 7, comma 3?
No - Quali requisiti devono possedere i soggetti facenti parte del partenariato?
Gli enti di ricerca e le università sia pubbliche che private devono possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018.
In particolare, in base al requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1 le università devono impiegare nel centro di competenza personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.
In considerazione degli esiti dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte dell’ANVUR, si chiarisce quanto segue: le classifiche VQR stilate dall’ANVUR sono state valutate a livello di macrosettore concorsuale, quindi con un maggior dettaglio rispetto alle aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale), al fine di identificare eccellenze specifiche. Le università e gli enti di ricerca che si sono classificati nel primo quartile in almeno un macrosettore concorsuale nelle aree identificate dal decreto direttoriale 29 gennaio 2018 (1, 2, 3, 8b, 9 e 13) soddisfano il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) del medesimo decreto e, pertanto, potranno partecipare con i dipartimenti e il personale che riterranno opportuni, salvo, per le università, la necessità di rispettare il requisito di cui all’art. 5, comma 2, lettera c) n. 1.
A meri fini chiarificatori, sono di seguito riportate le università e gli enti di ricerca che soddisfanno i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018:
Università
Bari
Bari Politecnico
Basilicata
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Calabria (Arcavata di Rende)
Camerino
Cassino
Catania
Catanzaro
Chieti e Pescara
Enna Kore
Ferrara
Firenze
Insubria
L’Aquila
Lucca IMT
Macerata
Marche
Messina
Milano
Milano Bicocca
Milano Bocconi
Milano Cattolica
Milano IULM
Milano Politecnico
Modena e Reggio Emilia
Molise
Napoli Federico II
Napoli – Luigi Vanvitelli
Napoli Parthenope
Novedrate E Campus
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Piemonte Orientale
Pisa
Pisa Normale
Pisa Sant’Anna
Reggio Calabria
Roma Biomedico
Roma La Sapienza
Roma LUISS
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Salento
Salerno
Sannio
Sassari
Siena
Torino
Torino Politecnico
Trento
Trieste SISSA
Tuscia
Udine
Urbino Carlo Bo
Venezia Ca’ Foscari
Venezia IUAV
Verona
Enti di ricerca
Fondazione IIT
INDAM
INFN
INAF
CNR
CREA
LENS
Fondazione Bruno Kessler
Gli organismi di ricerca privati, devono essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese.
Le imprese devono possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 5 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. - Tutti gli enti di ricerca devono possedere il requisito di cui all’articolo 5, comma 2 lettera d?
Sì e se sono enti di ricerca privati devono, altresì, essere presenti nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 232, ed avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese. - La partecipazione degli enti di ricerca e delle università sia pubbliche che private che possiedono i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 è limitata a quei centri di competenza i cui programmi di attività ricadono nelle sole aree di interesse per cui è soddisfatto il requisito suddetto oppure in tutte le 6 aree indicate (1, 2, 3, 8b, 9 e 13)?
No, la partecipazione del singolo ente di ricerca non è limitata ai centri di competenza i cui programmi di attività ricadono nelle aree di interesse per cui è soddisfatto il requisito. - Quali requisiti devono avere i soggetti partner diversi dagli organismi di ricerca e dalle imprese?
L’art 5 comma 6 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 prevede che a tutti i soggetti partner, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo relative agli operatori economici privati. - Tutti quei soggetti/enti che non sono imprese né organismi di ricerca/università che modulo devono compilare ai fini della completezza della domanda di partecipazione?
I soggetti partner, diversi da imprese, organismi di ricerca/università, devono utilizzare il modulo di cui all’allegato B adattandolo in ragione della propria natura giuridica e fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 29 gennaio 2018. - Quale procedura devono seguire i Digital Innovation Hub per aderire a un centro di competenza center?
I Digital Innovation Hub (DIH) così come definiti all’art. 1, comma, 1, lett. n), del decreto direttoriale del 29 gennaio 2018, possono partecipare alla realizzazione del programma di attività del centro di competenza, con particolare riferimento alle attività di orientamento alle imprese previste dall'art. 3, comma 2, lettera a) del citato decreto, in virtù di accordi di collaborazione tra i singoli DIH e/o la rete dei DIH e il centro di competenza medesimo. Tali accordi possono essere allegati alla proposta progettuale.
- Qual è l’ammontare delle risorse pubbliche funzionali alla erogazione delle agevolazioni?
Le risorse pubbliche destinate sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018 di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza nell’ambito del programma di attività, e che saranno presentati successivamente alla costituzione e ammissione ai benefici degli stessi centri di competenza. - Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili per la costituzione e l’avviamento del centro di competenza sono quelle indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 e, in particolare:
• per quanto attiene al personale dipendente, si fa riferimento al personale del centro di competenza una volta costituito, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
• per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing di cui all’art. 7, comma 1, lettere d), e), f), il centro di competenza può avvalersi di fornitori esterni al partenariato. - Il cofinanziamento del 50% del costo del programma di attività del centro può essere coperto con le spese di personale di ruolo dedicato allo svolgimento delle attività previste nel programma?
Sì, purché il lavoro da questi dedicato all’attività del centro di competenza sia attestato da idonea documentazione. - E’ possibile presentare un programma di attività in cui il cofinanziamento delle partecipanti sia esclusivamente costi del personale dato che trattasi di voce di costo che non può essere superiore al 65% delle spese complessive?
Sì, purché almeno il 35% dei costi complessivi del centro di competenza sia costituito da altre voci di spesa (attrezzature, macchinari, etc.). - Oltre al personale dipendente del centro di competenza nel decreto direttoriale si prevede anche personale in somministrazione e titolare di assegno di ricerca. E’ possibile rendicontare personale dei partner (sia messo a disposizione da università che da imprese) che operi presso il centro di competenza senza che a tale messa a disposizione sia associato un costo per il centro di competenza?
Si rendiconta un costo e ciò che rileva è che il lavoro effettuato sia documentabile. - Le domande verranno valutate in ordine di presentazione oppure saranno prese in esame tutte le domande presentate alla data di scadenza del bando senza alcuna priorità?
Le agevolazioni saranno concesse, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della procedura stabilita dall’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e valutate comparativamente da Comitato tecnico - di cui all’art. 1 lett. b) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 - che procederà alla formazione di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 10 del medesimo decreto direttoriale. - I costi relativi all’IVA sono considerati ammissibili?
I costi ammissibili sono al netto dell’IVA. - Sono ammissibili, nelle spese di costituzione ed avviamento, i costi legati ad interventi impiantistici ed allestimenti necessari per adattare gli ambienti alle funzioni del centro di competenza (sale training, demo room, …)?
Sì. - Le spese relative ad attrezzature, impianti e macchinari, di cui all’art. 7 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 sono ammissibili per l’intero costo di acquisto o per singole quote di ammortamento?
Sono ammissibili per l’intero costo di acquisto. - Sono ammissibili le spese per l’acquisto di arredi?
Sì, a condizione che siano congrue e funzionali alla realizzazione del programma di attività. - In relazione alle licenze e ai diritti relativi all’utilizzo di titoli di proprietà intellettuale quali spese sono ammesse?
Per le licenze e i diritti relativi all’utilizzo di titoli di proprietà intellettuale sono ammissibili sia le spese di acquisizione sia i costi ricorrenti (es. royalties), limitatamente al periodo di realizzazione del programma di attività. - Tra le spese relative all’attuazione dei progetti vengono riconosciute spese generali (costi indiretti) ed i costi di esercizio (materiali di consumo, ecc.), previsti dagli artt. 25 e 29 GBER?
Sì. - Quali voci di spesa rientrano nelle “spese generali e di amministrazione” ammissibili ai fini delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018?
A mero titolo esemplificativo si riportano le seguenti voci di spesa:
- personale di segreteria e di amministrazione, anche se distaccato o in prestito e nella misura in cui è impiegato nella realizzazione del programma di attività del centro di competenza;
- le utenze (luce, gas, telefono etc.), ancorché riferite all’utilizzo di immobili in comodato gratuito;
- le spese di costituzione del centro di competenza (spese notarili, etc.).
Non sono ammissibili le spese relative alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui all’art. 12 comma 2 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. - Quali spese correlate all’attività di formazione e ai servizi di orientamento alle imprese, per i quali è previsto un cofinanziamento del 50% da parte del Mise, sono ammissibili?
Si fa riferimento a tutte quelle voci di spesa che risultano funzionali alla realizzazione del programma di attività del centro di competenza così come specificato all’art. 3 comma 2 a) e b) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 e nel rispetto dell’art. 27 comma 8 c) del Regolamento GBER. - Il decreto direttoriale 29 gennaio 2018 indica come ammissibili le spese per l’acquisizione di attrezzature. Sono ammissibili le spese per il leasing di strumenti/attrezzature, sia nell’ambito delle spese di costituzione ed avviamento che relativamente all’attuazione di progetti?
Sì. - In relazione alla costituzione e avviamento dell’attività del centro di competenza sono ammissibili, le spese relative all’acquisizione di macchinari e attrezzature attraverso un contratto di locazione stipulato sotto forma di leasing finanziario? Qualora tali spese fossero ammissibili, il contratto di locazione deve prevedere di acquisire l’attivo alla sua scadenza?
Le acquisizioni in leasing sono consentite e non c’è obbligo di riscatto del bene alla scadenza; il contributo sarà commisurato ai canoni di leasing per il periodo di realizzazione del programma. - Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alle attività progettuali svolte verso tutte le imprese o solo verso le PMI?
Sono ammissibili i costi di funzionamento del centro di competenza come dettagliati nell’articolo 27, comma 8 del GBER che non distingue fra grandi imprese e PMI. - Qual è la prima data utile ai fini dell’ammissibilità della spesa?
Il giorno successivo alla presentazione della domanda purché la spesa sia direttamente imputabile al centro di competenza.
- Quando è possibile presentare i progetti di cui all’art. 4 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 ai fini del finanziamento?
Il programma di attività del centro di competenza prevede nella sua articolazione la quantificazione stimata del potenziale bacino di imprese, in particolare PMI, che potranno presentare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e beneficiare dei servizi di trasferimento tecnologico offerti dal centro di competenza stesso, descrivendone sinteticamente le principali caratteristiche in coerenza con gli ambiti di specializzazioni del centro (vedasi allegato C sezione 3.3). I progetti saranno successivamente presentati dalle imprese, una volta costituito e finanziato il centro di competenza, e potranno essere finanziati tramite il centro di competenza medesimo. - Le imprese che possono presentare i progetti di innovazione sono le stesse che compongono il centro di competenza?
No. Le imprese che fanno parte del partenariato costituito in centro di competenza possono presentare progetti di innovazione, tuttavia il bacino di utenza cui sono rivolti i servizi di trasferimento tecnologico del centro di competenza deve riguardare un insieme più ampio di imprese e, in particolare le PMI, soprattutto laddove sia attivata la linea di finanziamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 29 gennaio 2018. - Il contributo complessivo del 50% per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018, deve tener conto delle diverse tipologie di attività previste dal regolamento GBER?
Sì. Il contributo complessivo del 50% deve intendersi come misura massima consentita da erogare nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal regolamento GBER e non può superare l’importo di 200.000 euro. - Se l’entità massima del cofinanziamento è di 200.000 euro, il costo complessivo del progetto può essere massimo di 400.000 euro?
No. Si prescinde dal costo complessivo del progetto, fermo restando quanto chiarito nella faq n. 42. - I costi dei progetti avviati durante i tre anni previsti dal piano, ma che si concluderanno dopo il terzo anno, saranno interamente finanziati?
I progetti agevolati e avviati durante i tre anni, riceveranno le agevolazioni previste per l’intera durata del progetto come dichiarata all’origine. -
All'art.10 comma lett. a.2) i. del Decreto Direttoriale 29 gennaio 2018 è specificato che verrà valutato il numero di brevetti ovvero di diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0 con riferimento temporale relativo ai 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda. Da quando decorre il computo dei tre anni?
Ai fini del computo dei tre anni la data di decorrenza sarà quella relativa al deposito del brevetto. -
Il totale della "tipologia dei costi ammissibili" deve corrispondere al totale dato dalle tre linee di attività (formazione, orientamento, progetti di innovazione)?
Non necessariamente perché nel totale dato dalle tre linee di attività vanno indicati tutti i costi sostenuti ancorché non ammissibili. -
I soggetti che non presentano i requisiti di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018 come possono collaborare alla realizzazione del programma di attività del centro di competenza?
Possono interagire con il centro di competenza, una volta costituito, mediante accordi di collaborazione, di cui può essere data evidenza già all’atto di presentazione della domanda, nella misura in cui il loro coinvolgimento sia funzionale alla realizzazione del programma di attività del Centro di Competenza medesimo.
Essendo prossima la scadenza per la presentazione delle domande di cui al decreto direttoriale 29 gennaio 2018 (30 aprile 2018) non sarà effettuato un ulteriore aggiornamento delle faq pubblicate.
Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2018