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L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore.

 Con il D.M. 23 giugno 2004 e la relativa circolare attuativa del 6 dicembre 2004 sono state  stabilite le procedure, le modalità ed i termini per l’iscrizione all’Albo, valide sia per le cooperative a “mutualità prevalente” che per le cooperative “diverse”. Il documento inoltre prevede le competenze dell'Autorità governativa nonché le conseguenze in caso di mancata iscrizione all’Albo.

Il decreto ministeriale è stato modificato ed integrato dal D.M. 6 marzo 2013, in occasione del recepimento della nuova normativa in materia di Società di mutuo soccorso, per le quali sussiste l’obbligatorietà dell’iscrizione all'Albo, nella specifica sezione appositamente costituita.

L'Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale, per la trasmissione dei dati,  della collaborazione degli uffici delle Camere di commercio.

Per le Cooperative Edilizie ed il relativo Albo si rimanda all’apposita sezione Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Per le attività di verifica e comunicazione relativa al versamento dei contributi dovuti al Ministero per l’attività revisionale ed ispettiva è attivo l’apposito Portale delle cooperative

 

Per maggiori informazioni

 

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2017

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