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L'apertura di una attività di fornitura di servizi di phone center, internet point o fax è soggetta a dichiarazione di inizio attività da inoltrare all'Ispettorato.

I documenti da presentare sono:

1.    Domanda come da allegato 9  all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche 
2.    Certificato del Casellario Giudiziale del rappresentante legale o un'autocertificazione di assenza di carichi pendenti, con relativa fotocopia di un documento di riconoscimentoo
3.    Autocertificazione iscrizione alla Camera di commercio con nulla osta antimafia. 

Tutta la documentazione va presentata all'Ispettorato Territoriale competente per la Regione di residenza, al quale è possibile rivolgersi per maggiori informazioni o chiarimenti.
 
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.
 
Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
 
La dichiarazione è necessaria solamente se l'attività di fornitura al pubblico dei suddetti servizi è quella prevalente dell'impresa. I soggetti esenti dall’obbligo di presentazione della dichiarazione per l’ottenimento dell’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi e reti di comunicazione elettronica di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/03 sono individuati dalla Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/03/CONS del 15/4/2003
 
Per svolgere l'attività è necessario inoltre iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ulteriori informazioni qui).

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