Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Note tecniche

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003) distingue tra due diverse tipologie di utilizzo delle reti Wi-Fi.

Uso privato

Non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012. Per uso privato si intende che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria pertinenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art. 101 del Codice).

Uso pubblico

Fornitura al pubblico dell’accesso W-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni: è il caso in cui si intenda installare uno o più access point W-LAN in uno spazio aperto al pubblico per fornire, ad esempio, il servizio di accesso alla rete internet. È necessario distinguere i seguenti casi:

  • Impresa che ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica
    È necessaria l’autorizzazione generale, da richiedere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale – Roma. A questo scopo si deve presentare una dichiarazione conforme all’allegato A del Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 (e successive modifiche). Dato che questo tipo di installazione comporta l’uso pubblico, si deve preventivamente essere autorizzati ad agire come internet service provider, e di conseguenza essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Chi esercisce un internet point, fermo restando l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice (maggiori informazioni qui), può fornire l'accesso al pubblico tramite W-LAN senza necessità di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

  • Impresa o esercizio commerciale che non ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica
    Secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.L 69/2013 (cosiddetto Decreto "del fare") convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, in questo caso l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia Wi-Fi non richiede alcuna autorizzazione e non prevede l'identificazione dell'utilizzatore.

  • Pubblica amministrazione
    L'art. 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche vieta espressamente a Stato, Regioni ed enti locali di fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate. Per erogare questo tipo di servizi le pubbliche amministrazioni devono quindi rivolgersi a operatori autorizzati ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina