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Domande e risposte sul Buono Fiere

 



 

Soggetti Beneficiari

A.1 Quali soggetti possono accedere al “buono fiere” di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto aiuti)?

Possono accedere al buono fiere le imprese che:

  1. hanno una sede operativa nel territorio nazionale e che sono iscritte e attive al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
  2. hanno ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore individuate dalla norma istitutiva dell’intervento agevolativo;
  3. hanno sostenuto o devono sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore individuate dalla norma istitutiva dell’intervento agevolativo;
  4. non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  5. non sono destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  6. non hanno ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente intervento.

A.2 Ai fini del rilascio del “buono fiere”, a quali manifestazioni fieristiche internazionali di settore bisogna riferirsi?

Ai fini del rilascio del buono, occorre riferirsi alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, certificate e non certificate, organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto aiuti, e il 31 dicembre 2022.

A.3 Possono accedere al contributo i soggetti “only REA”?

No. Per accedere al “buono fiere” di cui all’articolo 25-bis del Decreto aiuti devono ricorrere tutti gli elementi di cui all’articolo 2082 del codice civile, relativi alla definizione di “imprenditore”. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve, infatti, aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili “imprese”.

 

Modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell’agevolazione

B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di richiesta del “buono fiere”?

Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

B.2 Le istanze di richiesta del “buono fiere” possono essere presentate anche dal consulente o soggetto delegato dall’impresa?

Come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa.

B.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata all’invio delle istanze di richiesta del “buono fiere”?

Per accedere alla procedura informatica occorre identificarsi e autenticarsi tramite la Carta nazionale dei servizi di cui articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CNS). A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In questa fase, il soggetto proponente può verificare, in particolare, la validità della Carta Nazionale dei Servizi, nonché accertare il possesso dei poteri di rappresentanza in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.

B.4 Come deve essere compilata l’istanza di richiesta del “buono fiere”?

L’istanza di accesso al buono deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato, con congruo anticipo, prima dell’apertura dello sportello. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso.

B.5 Quante istanze può presentare un singolo soggetto?

Come previsto dall’articolo 3 del decreto direttoriale 4 agosto 2022, il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. A riguardo, si segnala che le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello.

B.6 Cosa deve essere allegato all’istanza di richiesta del “buono fiere”?

Il soggetto richiedente non deve allegare alcuna documentazione all’istanza di accesso al buono.

 

Spese ammissibili e modalità di rilascio del buono

C.1 Quali sono le spese ammissibili all’agevolazione?

Come previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2022, sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  1. spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  2. spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  3. spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  4. spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  5. spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  6. spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  7. spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  8. spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  9. spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Si chiarisce, in ultimo, che non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

C.2 Sono ammissibili le spese sostenute prima del 16 luglio connesse alla partecipazione di manifestazioni fieristiche individuate dall’articolo 25-bis del Decreto aiuti?

Si, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022, le spese sono ammissibili. Resta inteso che le citate spese devono riferirsi alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

C.3 Qual è il valore massimo del buono?

Ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 1, del Decreto aiuti, il valore massimo del buono assegnabile, per ogni singolo richiedente, è pari a 10.000,00 euro. 

C.4 Come viene assegnato il buono?

Come previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, il buono fiere è assegnato dal Ministero sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario.

 

Modalità di rimborso del buono

D.1 Come si richiede il rimborso del buono precedentemente assegnato?

Come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono di cui al comma 2 dell’articolo 25-bis del Decreto aiuti, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

D.2 Cosa dovrà essere allegato alla richiesta di rimborso del buono precedentemente assegnato?

Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Si chiarisce che, per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.

D.3 Qual è il valore massimo erogabile?

Ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 6, del Decreto aiuti, il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari e non può eccedere il limite massimo del valore del buono precedentemente assegnato dal Ministero.

D.4 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine dell’erogazione dell’agevolazione?

Come previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall’impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

D.5 Dov’è possibile reperire l’Id Manifestazione fieristica da riportare nella Tabella n.1 del modulo di istanza di rimborso del buono?

Il codice identificativo della manifestazione fieristica (cd. “Id Manifestazione fieristica), da riportare nella Tabella n.1 del modulo di istanza di rimborso del buono, sarà attribuito automaticamente dalla piattaforma informatica preposta all’acquisizione della richiesta, in relazione alla manifestazione fieristica di settore organizzata in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, selezionata dal richiedente. Unitamente all’Id Manifestazione fieristica, la citata piattaforma informatica popolerà anche la data programmata di inizio e di fine dell’evento.

D.6 Un’impresa che si è aggiudicata, per la stessa fiera, sia il “Buono fiere” e sia un finanziamento regionale co-finanziato con risorse POR FESR, può usufruire di entrambe le misure di incentivazione?

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2022, il “Buono fiere” non è cumulabile “con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis”.

Pertanto, il divieto di cumulo previsto dal citato articolo 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2022 deve intendersi circoscritto alle “medesime spese ammissibili”.

D.7 In sede di richiesta di rimborso, come deve comportarsi un’impresa assegnataria del buono che ha acquistato lo stand usufruendo di un finanziamento da parte di una società di leasing?

Ai fini dell’ammissibilità della spesa è importante che l’ente fieristico emetta, entro la data di presentazione della richiesta di rimborso, la relativa fattura nei confronti dell’impresa beneficiaria del buono, rilasciando altresì apposita quietanza di pagamento. In tali casi, in sede di presentazione dell’istanza di rimborso del buono, oltre alla documentazione giustificativa prevista (fatture, estratto conto e bonifici) dal decreto direttoriale 18 ottobre 2022, l’impresa dovrà allegare anche il contratto di leasing.

 

 

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