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ZFU fuori ex obiettivo Convergenza

 

Soggetti Beneficiari

A1  Quali soggetti possono accedere alle agevolazioni?

Possono accedere alle agevolazioni le micro e piccole imprese ed i professionisti in possesso dei requisiti riportati al paragrafo 3 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230.

 A2  Che forma societaria deve possedere l’impresa ai fini dell’accesso alle agevolazioni?

Non sono previste esclusioni o limitazioni in funzione della forma societaria dell’impresa, fermo restando l’obbligo per la società richiedente della costituzione e dell’iscrizione al Registro delle imprese.

 A3  Gli studi professionali ed i professionisti in genere possono accedere alle agevolazioni?

Come indicato al paragrafo 3 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230, possono accedere alle agevolazioni i professionisti che alla data di presentazione della istanza:

  • sono iscritti agli ordini professionali o hanno aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013 ed in possesso della relativa attestazione;
  • hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

Gli studi professionali possono accedere alle agevolazioni purché, in qualità di STP, svolgano la propria attività in forma di impresa e siano, alla data di presentazione della istanza, regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese. Le associazioni tra professionisti sono escluse dalle agevolazioni.

A4  I soggetti già costituiti ma non attivi alla data di presentazione della domanda possono accedere alle agevolazioni?

I soggetti già costituiti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma non attivi alla data di presentazione della domanda, possono accedere alle agevolazioni a condizione che avviino l’attività, nell’ufficio o locali ubicati all’interno della ZFU, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In tali casi l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell’agevolazione restano condizionate al comprovato avvio della attività all’interno della ZFU. L’avvio dell’attività deve essere accompagnato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente (a titolo di esempio, Scia, obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, comunicazione inizio attività al Registro delle imprese, agli ordini professionali, ecc.) e comunicato al Ministero con le modalità precisate al punto 3.3 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230. La mancata comunicazione al Ministero dell’avvenuto avvio dell’attività nel predetto termine di 180 giorni comporta la decadenza delle agevolazioni.

A5  Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?

I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per le ZFU. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 possono fruire delle agevolazioni per la zona franca urbana solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

A6  Possono accedere alle agevolazioni i soggetti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ovvero i soggetti che hanno optato per il nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm.?

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm, possono accedere alle agevolazioni per le ZFU a condizione che optino per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A7  Possono accedere alle agevolazioni i soggetti “only REA”?

No. Per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.

 

Requisiti di localizzazione nella zona franca urbana

B1 Quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni?

Per accedere alle agevolazioni è necessario che il soggetto istante disponga di un ufficio o locale rientrante nel perimetro della ZFU definito dalle sezioni censuarie Istat 2001, allegate alla delibera Cipe 8 maggio 2009, n. 14 e visionabili al seguente link Istat www.istat.it/it/archivio/104317 andando poi su BT.Viewer, utilizzando cannocchiale rosso (in alto a dx) e la ricerca alfanumerica.

B2 I soggetti interessati possono rivolgersi al proprio Comune per avere chiarimenti e indicazioni sul perimetro della ZFU?

Sì. L’articolo 20 bis del decreto interministeriale 5 giugno 2017 dispone che i Comuni in cui ricadono le ZFU forniscono informazioni ed assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni, con particolare riferimento alla puntuale perimetrazione della ZFU. Se attestato dal Comune (in conformità al modello riportato in allegato alla circolare 9 aprile 2018 n. 172230), il requisito di ubicazione all’interno della ZFU non viene ricompreso tra i controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni cui, ai sensi dell’articolo 18 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, sono soggetti tutti i beneficiari degli incentivi.

B3 A quale titolo il soggetto istante deve disporre, ai fini dell’accesso alle agevolazioni di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU?

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni l’impresa o il professionista devono disporre, alla data di presentazione della istanza, di un ufficio o locale (inteso quale sede legale, amministrativa, produttiva o qualsiasi altra sede secondaria o unità locale in cui viene svolta l’attività) ubicato all’interno della ZFU. Il soggetto istante ne può disporre a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) purché regolarmente registrato e, inoltre:

  • per le imprese, segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale;
  • per i professionisti, comunicato alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del DPR.

B4 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti multi localizzati, cioè operanti in altre sedi ubicate al di fuori del perimetro della zona franca urbana?

Sì. Per accedere alle agevolazioni, le imprese o i professionisti devono avere, alla data di presentazione dell'istanza, l’ufficio o il locale ubicati all’interno della ZFU. I soggetti multilocalizzati che dispongano, unitamente agli altri requisiti richiesti, di un ufficio o locale ubicati all’interno della ZFU possono quindi accedere alle agevolazioni. Per tali soggetti opera l’obbligo della tenuta della contabilità separata.

Si segnala che il reddito da indicare in sede di istanza, come quello agevolabile, è il solo reddito prodotto dalla sede ubicata all’interno della ZFU.

 

Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

C1 Quali sono le attività ammissibili alle agevolazioni?

Come riportato al punto 3.6 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230, possono accedere alle agevolazioni le imprese e i professionisti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura e del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Il codice e la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello della attività svolta nell’ufficio o locale ubicati nella ZFU e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

C2 Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi. Si fa presente che, come riportato al paragrafo 7 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230, alla determinazione di detti limiti massimi concorrono:

  • le agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della istanza di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti,
  • e le relazioni che intercorrono tra il soggetto istante ed altre imprese e che qualificano la “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2 del sopra citato regolamento (UE).

C3 E’ possibile beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto svolga, congiuntamente ad una attività ammissibile, anche una attività riconducibile al settore della pesca e acquacoltura o della produzione primaria di prodotti agricoli?

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura o della produzione primaria di prodotti agricoli, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione del predetto regolamento non beneficino degli aiuti. Il criterio che la circolare 9 aprile 2018 n. 172230 segnala come idoneo ad assicurare che il beneficio resti confinato alla attività ammissibile è quello della contabilità separata.

Si fa presente che la separazione e/o la distinzione dei costi va adottata anche nei casi cui il soggetto beneficiario svolga congiuntamente attività ammissibili sottoposte a differenti massimali di agevolazione. E’ il caso, ad esempio, di una impresa che unitamente ad una delle attività ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 svolge anche attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Nel caso riceva una agevolazione su cui è applicato il massimale di 200.000 euro, tale impresa deve assicurare che l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi non benefici della agevolazione concessa.

C4 I soggetti che svolgono attività anche al di fuori della zona franca urbana hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata?

Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del perimetro della ZFU, sussiste l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno della ZFU e della sua distinzione da quello derivante da altre attività svolte all’esterno. E’ il caso, ad esempio, di una impresa che possiede due punti vendita, una all’interno della ZFU e l’altro all’esterno della stessa. Può fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto dal punto vendita che si trova all’interno del perimetro della zona franca urbana.

C5 Al fine sia dell’accesso alle agevolazioni che della quantificazione da riportare in sede di istanza, i soggetti “non sedentari”, cioè che svolgono la propria attività prevalentemente presso il cliente, quale quota di reddito devono prendere in considerazione? Il reddito complessivamente prodotto o la sola parte di reddito derivante dalle attività svolte all’interno della zona franca urbana?

Come indicato al punto 3.3, lettera b), della circolare 9 aprile 2018 n. 172230, ai soggetti che svolgono attività non sedentarie è richiesto, per poter accedere alla agevolazioni, che almeno il 25% del volume di affari sia realizzato da operazioni effettuate all’interno della ZFU. Per la determinazione del volume di affari va preso in considerazione, unicamente, il reddito prodotto da attività svolte presso clienti ubicati all’interno della ZFU. Le attività di natura meramente amministrativa (es. emissione delle fatture) non rientrano nei parametri di cui al requisito richiesto dalla sopra richiamata lettera b).

Le agevolazioni fiscali, ove riconosciute, sono fruibili per il solo reddito prodotto all’interno della ZFU e vige, in capo al soggetto beneficiario, l’obbligo già segnalato al precedente punto C4, di tenere una apposita contabilità separata. 

C6 Le imprese che svolgono attività presso clienti, ma che nella sede ubicata all’interno della zona franca urbana svolgono attività di preparazione della prestazione poi resa anche all’sterno della ZFU, sono considerate non sedentarie?

 Come riportato al punto 3.3 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230, ai sensi del DM 10 aprile 2013 sono considerate non sedentarie le attività esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela o in spazi pubblici (ad esempio i venditori ambulanti, le imprese di costruzione, gli idraulici, ecc.).

I soggetti che effettuano attività presso i clienti, ma che nell’ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU svolgono attività di preparazione alla prestazione effettuata all’esterno della zona franca che costituiscono la parte prevalente della attività complessivamente resa, concorrendo, quindi, in maniera preponderante alla determinazione del volume di affari (ad esempio, nel caso di imprese, predisposizione/assemblaggio semilavorati, piegature, saldature ecc.) sono qualificabili come sedentari.

C7 Per quale tipologia di lavoratori è possibile beneficiare dell’esonero contributivo?

Le imprese ed i professionisti possono beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, solo in relazione ai dipendenti, compresi i lavoratori part time, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nell’ufficio o locale ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

C8 L’esonero contributivo è riservato alle sole nuove assunzioni oppure è possibile fruire della agevolazione con riferimento al costo del personale comunque riferibile alla sede ubicata all’interno della ZFU?

L’esonero del versamenti dei contributi è riferito al personale dipendente del soggetto beneficiario, impiegato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, nell’ufficio o locale ubicati nella ZFU, e non deve, pertanto, intendersi limitato alle sole nuove assunzioni.

C9 Come deve comportarsi il beneficiario di esonero contributivo nel caso in cui i dipendenti impiegati nell’ufficio o locale ubicati all’interno della ZFU svolgano la loro attività lavorativa anche al di fuori della zona franca?

Il decreto interministeriale 10 aprile 2013, all’articolo 13, dispone che l'esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente è riconosciuto (relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi) a condizione che almeno il 30% (trenta per cento) dei dipendenti risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU. Occorre dunque fare riferimento non già al solo perimetro della ZFU, ma alla più vasta area rappresentata dal Sistema Locale di Lavoro (SLL) in cui la ZFU ricade. L’elenco delle SLL è disponibile sul sito internet dell’Istat.

C10 Relativamente all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, a quale data deve essere soddisfatta la condizione ivi prevista (residenza di almeno il 30% degli occupati dell'impresa nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU) per l'accesso al beneficio? Se tale condizione dovesse venir meno, rimanendo una parte di agevolazioni non ancora fruite dall’impresa, tale somma può essere compensata a valere sulle imposte sui redditi dovute? I soggetti beneficiari hanno la facoltà di utilizzare l’agevolazione passando da una tipologia di esenzione all’altra tra quelle previste dal decreto senza necessità di preventiva richiesta e autorizzazione da parte del Ministero?

Ai fini dell'accesso al beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, la condizione prevista all'articolo 13 del DM 10 aprile 2013 (almeno il 30% degli occupati dell'impresa risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU) deve essere soddisfatta nel momento in cui l’impresa o il professionista fruiscono materialmente del beneficio in argomento. Pertanto, i soggetti ammessi alle agevolazioni potranno beneficiare – nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione e nei limiti dell'ammontare massimo di agevolazione concesso – dell'esonero dal versamento dei contributi solo se soddisfano la predetta condizione. Ne consegue che, laddove tali soggetti, in uno o più momenti nell'arco del periodo di durata dell'agevolazione in argomento, non soddisfino il requisito previsto all'articolo 13 del DM, gli stessi non potranno beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi.
Resta, tuttavia, inteso che l’impresa o il professionista potranno utilizzare l’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero in funzione delle loro legittime scelte e valutazioni. Pertanto, laddove il soggetto beneficiario non abbia più titolo a usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, può, nel caso in cui non abbia ancora raggiunto l’ammontare dell’agevolazione concessa, utilizzare l’importo dell’agevolazione residua per abbattere o ridurre, nei limiti di quanto consentito dal richiamato DM, gli altri adempimenti fiscali (IRPES, IRES, IRAP, IMU) a suo carico.

 

Modalità di concessione delle agevolazioni e controlli

D1 Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale. Il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili viene effettuato tra tutti i soggetti ammissibili, al netto degli eventuali aiuti a titolo di “de minimis” ottenuti, anche considerate le relazioni che qualificano la “impresa unica”, secondo le modalità indicate al paragrafo 8 della circolare 9 aprile 2018 n. 172230.
Si segnala che l’ordine temporale di presentazione delle domande non rileva ai fini della attribuzione delle agevolazioni.

D2 Quale tipo di controlli sono effettuati sui beneficiari delle agevolazioni? Sono previste sanzioni in caso di inadempienza?

Sui beneficiari delle agevolazioni sono effettuati controlli sulla sussistenza e mantenimento dei requisiti richiesti per l’accesso e la fruizione delle agevolazioni. Tali controlli sono condotti tramite verifiche d’ufficio (utilizzando le banche dati a disposizione della amministrazione) e verifiche in loco. L’eventuale accertamento della insussistenza di detti requisiti comporta la revoca dei benefici concessi.
A riguardo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 18 (Controlli) e dall’articolo 19 (Revoca delle agevolazioni) del DM 10 aprile 2013.

 

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2018

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