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Zona franca dell'Emilia
(art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

 

Soggetti beneficiari

A.1 - Come interpretare i requisiti sulle microimprese in relazione al reddito lordo e al numero dei dipendenti previsti dal decreto legge n. 78/2015?

Secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie essa perde o acquisisce la qualifica di microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Con specifico riferimento agli effettivi, si chiarisce che questi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Si evidenzia altresì che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, oltre ai requisiti di fatturato e di occupati previsti dalla normativa comunitaria relativamente alle “microimprese”, l’impresa deve avere anche un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5 così come previsto all’ dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125).

 

A.2 - Gli studi professionali, e i professionisti in genere, possono accedere alle agevolazioni previste per la Zona Franca di cui alla Circolare 24 novembre 2015, n. 90178?

Come stabilito dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) e, in attuazione dello stesso dalla circolare n. 90178 del 24/11/2015, possono accedere alle agevolazioni previste per la Zona Franca localizzate nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le “microimprese” così come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con un reddito lordo, relativamente al solo esercizio 2014, inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5. Le predette imprese devono essere operanti nei settori di attività economica ivi riportati, costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese entro il 31 dicembre 2014 nonché risultanti attive presso la competente Camera di Commercio entro la data di presentazione dell’istanza.

Al riguardo, si chiarisce che gli studi professionali e, più in generale, i professionisti, possono accedere alle agevolazioni purché svolgano la propria attività in forma di impresa e posseggano i citati requisiti soggettivi.

Si specifica che la mera iscrizione al Registro delle Imprese ai soli fini di conoscenza e pubblicità, non accompagnata dallo svolgimento di un’effettiva attività di impresa, non matura il diritto di accesso alle agevolazioni.

 

A.3 - Possono accedere alle agevolazioni imprese non ancora costituite?

No. Come previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) e, in attuazione dello stesso dalla circolare n. 90178 del 24/11/2015, possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese entro il 31 dicembre 2014.
Ai fini di cui sopra, per le imprese tenute alla costituzione con apposito atto (es. società di capitali, società di persone ecc.) sarà rilevante la data dell’atto costitutivo; di contro, per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto (es. ditte individuali) sarà considerata la data di iscrizione al Registro delle Imprese e risultante dal certificato camerale dell’impresa.

 

A.4 - Un’impresa costituita nel 2014 ma ancora inattiva alla presentazione della domanda può accedere alle agevolazioni per la Zona franca dell’Emilia?

Come previsto al paragrafo 3.3 della circolare 24 novembre 2015, n. 90178, l’impresa, alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso alle agevolazioni, deve essere “attiva”.
A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato camerale.

 

A.5 – I soggetti “only-REA” possono accedere alle agevolazioni?

No. Per accedere alle agevolazioni devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del Codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).
Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.

 

A.6 - Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?

I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per Zona Franca dell’Emilia, istituita dall’art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/00 possono fruire delle agevolazioni per la Zona franca solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

 

A.7 - Possono accedere alle agevolazioni i soggetti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98?

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni per le Zona franca a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

B.  Requisiti di localizzazione nella Zona franca

B.1 - I confini della Zona Franca Urbana corrispondono con l’intero territorio comunale? In caso negativo, quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni?

La perimetrazione della Zona Franca è stabilita dall’art.12 del decreto-legge n. 78/2015 nonché al paragrafo 2 della circolare 24 novembre 2015, n. 90178.
Le aree interessate dall’intervento sono riportate nelle delibere adottate dalle rispettive Amministrazioni comunali. Sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), nell’apposita sezione dedicata alla Zona Franca dell’Emilia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere comunali.

 

B.2 - Possono accedere alle agevolazioni imprese che hanno solo una unità locale, e non anche la sede principale, ubicata all'interno della Zona Franca Urbana?

Si. Come stabilito dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) e, in attuazione dello stesso dalla circolare n. 90178 del 24/11/2015, per accedere alle agevolazioni le imprese devono avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o l’unità locale all’interno della Zona Franca e questa deve risultare dal certificato camerale.
La disponibilità della sede non rappresenta, da sola, condizione sufficiente per l’accesso alle agevolazioni se non accompagnata da un effettivo svolgimento dell’attività d’impresa – e dalla conseguente produzione di un volume d’affari – all’interno della Zona franca. 

 

B.3 - A quale data l’impresa deve avere, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la disponibilità della sede principale o dell’unità locale ubicata all’interno della Zona Franca Urbana?

Come previsto dalla Circolare 24 novembre 2015, n. 90178, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa deve disporre, alla data di presentazione dell’istanza, della sede principale o di un’unità locale ubicata all’interno della Zona Franca Urbana. Pertanto, può accedere alle agevolazioni l’impresa che abbia la disponibilità del predetto ufficio o locale in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
L’impresa può disporre della sede principale o di un’unità locale in argomento a qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), purché risultante da idoneo e valido titolo.
Resta inteso che la sede principale o l’unità locale deve essere regolarmente segnalata, in data antecedente quella di presentazione dell’istanza, alla competente Camera di Commercio e risultare dal certificato camerale.

 

B.4 - Quali sono le modalità per l’attestazione della localizzazione nella Zona franca?

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell’unità locale, all’interno della Zona Franca deve essere attestata dal Comune in cui è ubicata la medesima sede principale o l’unità locale dell’impresa. Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono irricevibili.

In merito alle modalità di richiesta, alle procedure per il rilascio e alla forma dell’attestazione si rimanda ai competenti uffici comunali di riferimento.

 

C.  Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

C.1 - Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni di cui alla Circolare 24 novembre 2015, n. 90178?

Come stabilito al paragrafo 3.5 della circolare 24 novembre 2015, n. 90178, possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attività individuati dai codici della Classificazione ATECO 2007 rientranti nelle “divisioni” ivi elencate.
Il codice di attività ammissibile alle agevolazioni, primario o secondario, è quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella Zona Franca e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante.
Nel caso in cui l’impresa istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività esclusa dagli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (nel seguito, regolamento de minimis) – come, ad esempio, attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, ovvero della produzione agricola – le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile fermo restando l’obbligo in capo all’impresa beneficiaria di assicurare, adottando una contabilità separata, che le attività escluse dall’ambito di applicazione del citato regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto.

 

C.2 - Come previsto nella circolare 24 novembre 2015, n. 90178, le agevolazioni sono concesse a titolo di "de minimis". Beneficiando delle agevolazioni per una Zona Franca Urbana, per quanto tempo l'impresa non potrà accedere ad altri incentivi "de minimis"?

Le agevolazioni previste circolare 24 novembre 2015, n. 90178 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013).

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, un soggetto può beneficiare di agevolazioni concesse a titolo di “de minimis” fino ad un ammontare massimo di 200.000,00 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.

Ne consegue che l’impresa ubicata nella Zona Franca che ottenga, ad esempio, agevolazioni fiscali e contributive per euro 50.000,00 potrà richiedere e beneficiare, nei due esercizi successivi a quello di accoglimento dell’stanza di cui al paragrafo 7 della Circolare 24 novembre 2015, n. 90178, di altre agevolazioni pubbliche in “de minimis” fino a un importo di euro 150.000,00.

Si chiarisce inoltre che Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

 

C.3 – Cosa si intende per “impresa unica”?

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis), per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

      • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
      • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
      • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
      • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7 della Circolare 24 novembre 2015, n. 90178, l’impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” in termini di “impresa unica”.

 

C.4 - Le imprese che svolgono attività anche al difuori della Zona franca hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata?

Si. La Circolare 24 novembre 2015, n. 90178 chiarisce che, nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della Zona franca, sussiste l’obbligo in capo alla stessa di tenere un’apposita contabilità separata al fine di determinare l’effettivo reddito prodotto all’interno della Zona franca, distinguendolo da quello derivante da altre attività svolte all’esterno della Zona franca.

Ad esempio, un’impresa che possiede due punti vendita, uno all’interno della Zona franca e l’altro all’esterno, può fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto dal punto vendita che si trova all’interno della Zona franca.

 

C.5 - Per quanto tempo e in che misura un’impresa può fruire delle agevolazioni Zona franca dell’Emilia?

Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2015 e 2016 e, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2015, le imprese beneficiarie possono fruire dell’importo dell’agevolazione concessa nelle seguenti misure:

      • per il 50% dell’importo dell’agevolazione concessa, in relazione alle imposte di cui al paragrafo 4 della Circolare attuativa riferite al periodo di imposta 2015;
      • per il restante 50%, in relazione alle imposte di cui al paragrafo 4 della citata Circolare riferite al periodo di imposta 2016.

 

Per maggiori informazioni

Scheda informativa sulla zona franca dell'Emilia 

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2016

 

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