La risoluzione, in merito alla modalità e ai limiti, nel caso di vendite sottocosto, risponde ai seguenti quesiti: 1) se possa considerarsi legittimo organizzare la singola vendita sottocosto prevedendo il frazionamento delle offerte; 2) se sia ritenuta legittima l’effettuazione di vendite sottocosto in esercizi di vendita al dettaglio riservate ai soci di cooperative di consumo; 3) se sia ritenuto ammissibile che venga comunicata una vendita sottocosto da parte di un marchio commerciale con una comunicazione unica ed un elenco di referenze unico, anche se poi di fatto i singoli punti vendita appartenenti al marchio si trovino nella condizione di avere grandi differenze nella disponibilità delle referenze, o addirittura di non trattare affatto quelle determinate referenze.
Risoluzione n.211595 del 6 giugno 2017 (formato pdf, 392 Kb)