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La risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016, risponde al quesito se possa costituire requisito valido ai fini dell’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010, l’aver esercitato in proprio per almeno due anni attività d’impresa artigiana di manipolazione, conservazione, trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale di propria produzione esclusivamente a grossisti.

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