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In applicazione di quanto stabilito in materia di stoccaggio di gas naturale dall’articolo 12 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con particolare riferimento al primo periodo del comma 5 del citato articolo di legge, disciplinato dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 2005, si comunica che la richiesta di stoccaggio minerario per l’anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017, come dalle richieste dei titolari di concessione di coltivazione valutate da questo Ministero, risulta pari a 204,5 milioni di metri cubi standard (MSm3) di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm3, corrispondenti a circa 2.162 giga wattora (GWh).

In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 7, della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, le imprese di stoccaggio comunicano fra loro al fine di verificare che gli utenti abbiano fatto valere una sola volta la priorità riconosciuta per il conferimento di capacità di spazio e di punta giornaliera ai titolari di concessione di coltivazione che richiedono il servizio di stoccaggio minerario.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto stabilito dall’articolo 9, comma 8, della citata Delibera, che prevede l’obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.


Roma, 1 febbraio 2016

Il Direttore Generale

Gilberto Dialuce

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