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La risoluzione n. 41056 del 8 marzo 2013 premette che gli imprenditori agricoli possono vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi e che, ove l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti dalla propria azienda supera i limiti prescritti, l‘attività si configura come esercizio al dettaglio nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Chiarisce quindi che soltanto in questo ultimo caso il produttore agricolo, ormai di fatto esercente al dettaglio, può essere legittimato ad effettuare il consumo sul posto presso il punto vendita, purchè ovviamente il medesimo non superi i limiti di superficie stabiliti per l’esercizio di vicinato.

 

Risoluzione n. 41056 dell'8 marzo 2013

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